Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 11-07-2012, n. 27425 Sanzioni sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Trento applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc pen., a T.P., imputato del reato di rifiuto di sottoposizione ad accertamento dello stato di ebbrezza di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1000 di ammenda, oltre alla pena accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e la confisca dell’autovettura. Tuttavia rigettava l’istanza di sostituzione della pena così determinata con il lavoro di pubblica utilità, ritenendo che la sostituzione della pena fosse espressione di un potere discrezionale del giudice e che la stessa non potesse essere condizione alla quale subordinare la richiesta di applicazione concordata tra le parti, non essendo corretto invocare la previsione dell’art. 444 cod. proc. pen., concernente la sospensione condizionale della pena.

2.1. Avverso tale sentenza promuove ricorso per cassazione il T. con atto sottoscritto personalmente, deducendo la violazione degli artt. 444, 447 e 488 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, avendo il giudice applicata la pena consensualmente richiesta dalle parti ma negato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, nonostante la predetta sostituzione fosse parte integrante del patto intervenuto tra le parti.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del diritto di difesa della società Finturri s.a.s., giacchè la confisca del veicolo in proprietà della indicata società sarebbe stata disposta senza che alcun provvedimento prodromico fosse notificato alla stessa.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato nei termini appresso descritti.

L’assunto secondo il quale la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ha natura discrezionale è senz’altro corretto.

Si tratta dell’esercizio del potere di commisurazione della pena.

Ciò non implica però che quando le parti abbiano definito un accordo sulla pena, che veda come parte integrante la sostituzione di quella, il giudice possa accogliere parzialmente la richiesta, rifiutando la sostituzione. Come è già stato affermato da questa Corte, in tema di patteggiamento, l’eventuale richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta, e non alternativa, a quella di applicazione della pena. Ne consegue che al giudice incombe l’obbligo, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena principale di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa, qualora ritenga la sostituzione non applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista dell’applicazione della pena concordata (Sez. 6, n. 17198 del 18/04/2007, Shullani, Rv. 236454).

Avendo ritenuto che nel caso di specie il beneficio non fosse concedibile perchè ricorrente la condizione ostativa di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione della pena nella sua interezza.

4. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento non ha fatto corretta applicazione dei principi qui ribaditi, accogliendo la richiesta di applicazione della pena, salvo che nella parte concernente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

5. Rimane assorbito l’ulteriore motivo di ricorso concernente l’avvenuta confisca del veicolo.

6. Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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