Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 11-07-2012, n. 27424 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia, procedendo con le forme del rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, condannava G.D. alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 800 di ammenda, con la concessione dei benefici ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l e per aver provocato un incidente stradale, avendo commesso il reato dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00.

2. Propone ricorso per cassazione avverso la menzionata sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, il quale si duole della illegalità della pena pecuniaria determinata dal giudice. Infatti avendo egli fissato la pena pecuniaria sulla quale operare la diminuzione per il particolare rito in Euro 2400 di ammenda, ha poi indicato la pena pecuniaria finale in Euro 800 di ammenda, operando quindi una riduzione ben superiore al terzo previsto dalla legge.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato.

La pena irrogata dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia è illegale, giacchè la riduzione dell’ammenda determinata ai sensi dell’art. 133 cod. pen. è stata operata in misura superiore al terzo previsto dall’art. 442 cod. proc. pen., comma 2. Fissata in Euro 2.400 la pena pecuniaria commisurata ai criteri previsti dal citato art. 133 cod. pen., la pena risultante dall’applicazione della menzionata diminuente risulta pari ad Euro 1.600 di ammenda.

Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. l) questa Corte può provvedere direttamente alla determinazione della pena legale, risultando dal testo del provvedimento impugnato la sicura volontà del decidente di apportare la riduzione di un terzo alla pena di Euro 2400 di ammenda e quindi di pervenire al risultato di una pena pari ad Euro 1600 di ammenda.

Resta ferma la pena detentiva già inflitta ed ogni altra statuizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, pena che determina in Euro milleseicento/00, ferma restando la pena detentiva già inflitta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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