Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-07-2012) 09-07-2012, n. 26840

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.04.2012 il GUP del Tribunale di Tivoli dichiarava non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di T.S. in ordine al delitto di falsa testimonianza, per avere, deponendo il 03.11.2010 in qualità di testimone nel processo penale a carico di D.M., rifiutato, adducendo di non ricordare l’episodio, di rispondere alle domande in ordine alle minacce rivolte il 10.06.2008 dal D. alle guardie giurate presso l’Ospedale di (OMISSIS).

Rilevava in particolare il GUP che dalle risultanze procedimentali emergeva che l’imputato, reticente all’inizio sull’episodio coinvolgente il D., dopo che il P.M. gli contestò le dichiarazioni da lui rese alla P.G. in prossimità dei fatti, ricordò l’episodio stesso e in sostanza confermò quanto precedentemente dichiarato. Contro la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, deducendo che il T., pur dopo le contestazioni, persistette in sostanza nella sua reticenza.

Ha presentato memoria la difesa del prevenuto.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Deve, invero, precisarsi che dal verbale della deposizione oggetto d’imputazione risulta chiaramente, che il T., dopo un’iniziale negatoria di conoscenza diretta dello specifico episodio relativo alle minacce rivolte dal D., dopo la contestazione fattagli dal P.M. delle dichiarazioni a suo tempo da lui rese alla P.G., ricordò l’episodio stesso e ne confermò le parti salienti (chiamata da parte del collega R., minacce del D. con forbici da elettricista).

Alla stregua di tanto, e considerato anche il tempo trascorso dai fatti (che può logicamente spiegare il mancato ricordo di ulteriori dettagli), appare senz’altro corretta la decisione di non luogo a procedere assunta dal GUP.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012

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