Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-07-2012) 09-07-2012, n. 26818

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30/11/2011 la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia del 14/07/2010 con cui il Tribunale di Sciacca aveva condannato S.G. alla pena di mesi quattro di reclusione e a risarcire il danno alla parte civile F. G. per il delitto di cui all’art. 570 c.p., perchè, rimanendo assente negli ultimi mesi di gravidanza della moglie F.G., al momento del parto (avvenuto il (OMISSIS)) e nei primi due mesi di vita del bambino, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori e alla qualità di coniuge. Avverso la sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, denunciando che la Corte d’appello, pur sollecitatavi, ha immotivatamente omesso di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata al più tardi il 23/10/2009, anteriormente, fra l’altro, al provvedimento del 16/06/2010, con cui la stessa Corte disponeva il rinvio della trattazione dell’appello dal 15/11/2010 al 30/11/2011, con sospensione dei termini di prescrizione, a sensi dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento, in quanto, nell’assumere che il termine massimo di prescrizione è decorso al più tardi il 23/10/2009, non ha tenuto conto dei molteplici periodi di sospensione del detto termine verificatisi nel corso del giudizio di primo grado, ammontanti ad anni uno, mesi quattro e giorni cinque (astensione avvocati dalle udienze dal 17/01 al 07/03/2006 e dal 19/07/2007 al 05/06/2008; rinvii per motivi di salute del difensore, nel limite massimo di 60 gg. ciascuno, dal 07/03 al 13/06/2006 e dal 20/03 al 19/07/2007), e nel corso del giudizio di secondo grado, ammontanti ad anni uno e giorni quindici (rinvio ex art. 132 bis disp. att. c.p.p. dal 15/11/2010 al 30/11/2011), per un totale di anni due, mesi quattro e giorni venti, che, considerato il decorso del termine base al 23/10/2009, lo fa slittare al 11/03/2012, successivamente cioè all’emissione della sentenza di appello, con conseguente indeducibilità in questa sede. Le sospensioni del termine verificatesi nel giudizio di primo grado, protraenti per sè la maturazione della prescrizione alla data del 28/02/2011, fanno poi sì che il termine stesso non era decorso all’atto della ulteriore sospensione verificatasi nel giudizio di secondo grado. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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