Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2012, n. 12515 Impugnazione Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 308/05 emessa in contraddittorio dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Tribunale di Chiavari condannava l’INPS a pagare a R.R. l’indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.10.03, nonchè le spese di lite.

Con sentenza depositata il 19.1.07 la Corte d’appello di Genova dichiarava inammissibile tanto l’appello principale proposto dalla R. contro l’insufficiente liquidazione delle spese quanto quello incidentale dell’INPS, che ne aveva chiesto – invece – l’integrale compensazione.

Statuiva a riguardo la Corte territoriale che, poichè la condanna alle spese doveva intendersi pronunciata anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e poichè, ciò nonostante, l’appello non era stato proposto anche nei confronti di quest’ultimo, la sentenza del Tribunale doveva intendersi passata in giudicato e le impugnazioni di entrambe le parti ormai precluse.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.A. – nella qualità di erede della R., deceduta nelle more – affidandosi ad un solo motivo.

L’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso e ha discusso la causa in udienza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 2909 c.c., ed error in procedendo, per aver l’impugnata sentenza ritenuto che, non essendo state assunte da parte dell’appellante principale specifiche conclusioni nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (avendo chiesto la R. una diversa liquidazione delle spese di lite solo nei confronti dell’INPS), la sentenza di primo grado sarebbe già passata in cosa giudicata nei confronti di tutte le parti, nonostante che – in realtà – nel giudizio d’appello fosse stato evocato anche il predetto Ministero e che si versasse in ipotesi di causa inscindibile.

Il motivo è fondato nei termini appresso chiariti.

Con l’appello principale la R. aveva evocato nel giudizio d’appello tanto l’INPS quanto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di guisa che nella fattispecie non importa la distinzione fra cause scindibili e cause inscindibili, che ex artt. 331 e 332 c.p.c., viene in rilievo solo nell’ipotesi in cui a taluna delle parti del giudizio di primo grado non sia stato notificato il ricorso in appello (non è questo il caso).

Ora, avendo sia la R. che l’INPS chiesto la riforma del capo relativo alle spese, non si vede come quest’ultimo potesse considerarsi passato in giudicato e, così, idoneo a precludere le reciproche impugnazioni.

Nè a ciò si sarebbe potuti pervenire attraverso il disposto dell’art. 1306 cpv. c.c., secondo il quale i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori: si tratta di norma che trova applicazione soltanto ove la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Laddove, invece, costoro abbiano partecipato al medesimo giudizio – come avvenuto nella vicenda in oggetto – non potranno giovarsi della statuizione emessa tra il creditore ed uno degli altri coobbligati solidali convenuti (cfr. Cass. nn. 315/12, 1779/01 e 5262/01).

In altre parole, quando sia stato promosso un giudizio nei confronti di più condebitori in solido e la pronuncia a questi ultimi favorevole sia passato in giudicato – per difetto di impugnazione – soltanto riguardo a taluno di essi, gli altri condebitori non possono opporre (nè il giudice rilevare) la relativa sentenza ai sensi dell’art. 1306 c.c., per impedire l’esame dell’impugnazione proposta nei loro confronti (v., altresì, Cass. 11.11.96 n. 9821).

Dunque, non essendosi verificato nei rapporti fra la R. e l’INPS il giudicato erroneamente supposto dalla sentenza impugnata, quest’ultima va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che provvederà sugli appelli relativi alle spese di cui alla pronuncia di primo grado, oltre che sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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