T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 8

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 3 ottobre 2007, la società ricorrente ha presentato domanda alla Regione Umbria per ottenere la concessione di contributi, a valere sulle risorse del P.O.R.F.E.S.R. (20072013) – articolo 11 della legge 598/1994, "Ricerca industriale e sviluppo precompetitivo" – bando del 2007, per un progetto concernente la "Realizzazione di un bancoscuola con funzionalità di cellula di sicurezza".

Il MedioCredito Centrale (delegato dalla Regione a svolgere l’attività istruttoria) ha nominato, quale esperto, il prof. Vincenzo Tagliaferri, il quale ha espresso un giudizio negativo sulla valenza innovativa del progetto.

Conseguentemente la Regione, con determinazione dirigenziale n. 6912 in data 1 agosto 2008, ha stabilito la non finanziabilità del progetto.

2. La ricorrente impugna detto provvedimento, lamentando che la scelta dell’esperto costituisca violazione dell’articolo 5, comma 12, del d.m. 8 agosto 2000, n. 593, secondo il quale gli esperti (iscritti nell’albo ministeriale di cui all’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 297/1999) debbono essere individuati a rotazione, secondo le competenze necessarie per valutare i contenuti tecnicoscientifici dei progetti, e comunque eccesso di potere per manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, in quanto:

– il prof. Tagliaferri aveva già valutato negativamente, con le medesime motivazioni esternate a supporto del provvedimento impugnato, analoghi progetti presentati in precedenza da altra società del gruppo di cui fa parte la ricorrente (nel 2005, a valere sulle risorse previste, per pacchetti integrati di agevolazioni, dal DOC.UP Obiettivo 2; nel 2006, a valere sulle risorse della legge 598/1994);

– il prof. Tagliaferri non è in possesso di specifiche conoscenze rispetto ai materiali considerati nel progetto.

3. La Regione Umbria si è costituita in giudizio e controdeduce puntualmente, in particolare eccependo l’irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’inapplicabilità delle disposizioni invocate dalla ricorrente e la diversità delle procedure di sovvenzione pubblica attivate per il finanziamento dei progetti.

4. Il ricorso risulta effettivamente irricevibile per tardività.

La determinazione dirigenziale n. 6912/2008 è stata pubblicata sul B.U.R. (parte generale, n. 38/2008) in data 20 agosto 2008.

Di essa è stata data comunicazione individuale alla ricorrente (con indicazione dell’adozione della determina dirigenziale n. 6912/2008, del suo contenuto e degli effetti che ne derivano) da parte dell’U.M.C., con la nota prot. 048676 in data 15 settembre 2008, inviata mediante raccomandata a/r; la raccomandata risulta ricevuta dalla ricorrente, presso la sua sede legale, in data 19 settembre 2008 (cfr. ricevuta di ritorno, versata in atti – doc. n. 6 della produzione della Regione).

Il ricorso in esame è stato notificato in data 20 novembre 2008, vale a dire quando erano già decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione.

La ricorrente, nel precisare di aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento soltanto in data 22 settembre 2008, fa invece riferimento alla protocollazione che, secondo quanto lei stessa afferma, risulta apposta sulla copia della predetta nota di comunicazione (n. FO 2122008, appunto in data 22 settembre 2008 – doc. 5 della produzione documentale della ricorrente) presso la sede operativa della società, in Via Gagarin 73, San Mariano di Corciano.

Ma è evidente che detto protocollo non può consistere che in un protocollo interno alla società, e che ciò che rileva, ai fini della piena conoscenza, è la ricezione dell’atto nella sede legale.

La ricorrente, a tale proposito, sostiene che la sottoscrizione della ricevuta di ritorno della raccomandata "è irrilevante, in quanto non si sa da chi sarebbe stata sottoscritta".

Ad avviso del Collegio, però, la cartolina di ritorno della raccomandata recante la sottoscrizione dell’incaricato della distribuzione postale accanto alla firma del ricevente fa piena prova, fino ad impugnazione di falso, che la notificazione è effettivamente avvenuta nelle condizioni di modo, luogo e tempo e alla persona indicata nella ricevuta stessa (cfr., con riferimento alla notificazione compiuta a mezzo del servizio postale, Cass. pen., IV, 15 giugno 1978). Tanto più nel caso in esame, posto che, ipotizzando una consegna errata della raccomandata, casuale o intenzionale, ma comunque impropriamente effettuata nei confronti di soggetto estraneo all’organizzazione della società ricorrente, non si saprebbe spiegare come la raccomandata, indirizzata alla sede legale, sia poi pervenuta entro breve tempo alla sede operativa della società.

5. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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