Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-07-2012) 06-07-2012, n. 26420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.O. impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni richieste per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Ucraina nei confronti di M. O., per sottoporlo a procedimento penale per essere stato sorpreso in possesso di catrame di cannabis pari a grammi 0,65 nonchè per dare esecuzione alla condanna definitiva di tre anni di reclusione per due furti aggravati.
2. La Corte d’appello precisa che lo Stato richiedente ha trasmesso per via diplomatica in termini la domanda di estradizione, allegando la prescritta documentazione e che non ricorrono condizioni ostative e non vi sono elementi dai quali ritenere che l’estradando, una volta consegnato, potrà essere sottoposto a trattamenti e pene contrarie a diritti fondamentali della persona.
Inoltre, dalla documentazione trasmessa risulta che M. O. nel corso del processo relativo ai due furti ha ammesso la propria responsabilità. Quanto al reati in materia di stupefacenti, il giudizio non è stato celebrato per l’allontanamento di M. O. dal territorio dello Stato di appartenenza e che, per tale fatto , non pende procedimento penale in Italia.
Non vi sono cause ostative alla consegna riconducibili all’art. 705 c.p.p., lett. c), poichè è indiscusso che l’estradando possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o in ogni caso ad atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
Per la Repubblica ucraina è da escludere la vigenza di una normativa che preveda tali conseguenze, come risulta dalla risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 che non fa riferimento alcuno alla situazione dell’Ucraina.
2. Il ricorrente deduce:
– nullità della sentenza per violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett., a) e c).
A differenza di quanto affermato in sentenza non vi è alcuna certezza che l’estradando, una volta concesso, non sia sottoposto a trattamenti degradanti. Non si è tenuto conto della documentazione prodotta in udienza e, in particolare, degli scritti dell’avv.to XXX che svolge la professione in Ucraina, il quale ha avuto modo di conoscere gli atti del procedimento a carico dell’estradando per i quali è chiesta l’estradizione. Da tali atti risulta che M.O. risulta essere stato sottoposto a varie pressioni affinchè ammettesse la propria responsabilità per la detenzione della sostanza stupefacente nonchè di essere stato sottoposto a pressioni fisiche e psicologiche di ogni genere, tra le quali anche il versamento di danaro.
Con il ricorso, l’estradando rappresenta di avere raggiunto il prescritto radicamento nel territorio dello Stato Italiano. I principi affermati dalla Corte costituzionale con riguardo al mandato d’arresto europeo dovrebbero essere estesi anche a rapporti tra i paesi extra Unione europea.
Il ricorrente rileva che la Corte d’appello ha esaminato del tutto acriticamente la richiesta di estradizione per i reati di lecita produzione e detenzione di stupefacenti poichè dalla documentazione trasmessa non risultano elementi dai quali emergano responsabilità per tali reati.
– nullità della sentenza per violazione dell’art. 13 c.p., comma 2.
La Corte d’appello non avrebbe dovuto concedere l’estradizione per il reato relativo alla detenzione di stupefacente poichè il piccolo quantitativo era solo per uso personale. Tale fatto non previsto dalla legge italiana come reato.
-sospensione della consegna ex art. 709 c.p.p., comma 1, in quando l’estradando deve essere giudicato in Italia per altro fatto commesso dopo quello per il quale è stata chiesta la consegna da parte del Governo Ucraino.
Come risulta dalla documentazione allegata, il 12 aprile 2012, dopo l’udienza celebratasi innanzi alla Corte d’appello di Napoli il 5 aprile 2012, l’estradando ha ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione indagini relativo al procedimento penale per un fatto commesso il (OMISSIS).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, entro i limiti di seguito indicati.
L’estradizione non trova ostacoli giuridici per quanto riguarda la esecuzione delle condanne per i due reati di furto. A diversa conclusione deve giungersi invece per l’estradizione processuale relativa al reato in materia di stupefacenti poichè manca al riguardo la imprescindibile condizione della punibilità del fatto anche per la legge penale italiana.
2.Quanto all’estradizione esecutiva, dunque, non vi sono cause ostative alla consegna riconducibili all’art. 705 c.p.p., lett. c), poichè è indiscusso che l’estradando non possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o in ogni caso ad atti che configurino violazione di uno dei ditti fondamentali della persona.
Per la Repubblica ucraina è da escludere la vigenza di una normativa che preveda tali conseguenze, come risulta dalla risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2010 che non fa riferimento alcuno alla situazione dell’Ucraina.
Questa Corte ha di recente affermato che il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee a orientamenti istituzionali, non rilevando quelle situazioni rispetto alle quali sia comunque possibile una tutela legale. In particolare, la Corte ha escluso che il divieto potesse operare nei confronti della Repubblica ucraina dato che la risoluzione Parlamento Europeo del 25.2.2010 riguardante la situazione dell’Ucraina non fa alcun riferimento alla violazione dei diritti fondamentali (Sez. 2, 1 aprile 2011, dep. 07 luglio 2011, n.26588).
Con riferimento all’ostacolo giuridico rappresentato dalla pendenza in Italia di un procedimento per "fatti diversi" rispetto a quelli per i quali vi è stata condanna esecutiva e si chiede l’estradizione, questa Corte ha più volte affermato che tale situazione è rimessa a una scelta politico-amministrativa del Ministro della Giustizia.
In particolare, per l’accoglimento delle domande di estradizione di un imputato verso l’Estero, la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, nonchè la possibilità di subordinare l’estradizione a condizioni, nell’ipotesi in cui, come nella specie, l’estradando debba essere giudicato anche nel territorio dello Stato per fatti diversi da quelli oggetto dell’estradizione; rientra, infatti, nell’esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia, ed attiene alla fase esecutiva dell’estradizione medesima, la facoltà, per scelta politico-amministrativa, di rimandare la consegna dell’estradando, ovvero di procedere ad una consegna temporanea, atteso che solo la pendenza in Italia di un procedimento penale per lo stesso fatto oggetto della richiesta di estradizione vieta di adottare una pronuncia di estradabilità (Sez. 6, 25 gennaio 2001, dep. 5 marzo 2001, n.9273; Sez. 6, 25 gennaio 2012, dep. 7 marzo 2012 n. 9119).
3. A diversa conclusione deve giungersi per il reato di detenzione per uso personale della modica sostanza stupefacente della quale M.O. fu trovato in possesso.
Il fatto come descritto nella domanda di estradizione non appare avere collegamento con la diversa condotta di coltivazione. Manca ogni elemento, dalla lettura degli atti trasmessi, che possa collegare M.O. alla coltivazione della piantaggine in cui egli fu colto dagli agenti di polizia. Il fatto riferito dall’imputato, non smentito dalla documentazione trasmessa e nella descrizione contenuta nella stessa domanda, è quello di "graffiato" con le unghie gli arbusti delle piante e trattenuto alcune piccole parti (0,65 gr) di esse per farne uso personale.
Il fatto per il quali è chiesta l’estradizione non è previsto dalla legge italiana come reato.
Per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), nel testo novellato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 45, la detenzione di minime quantità di stupefacente a uso esclusivamente personale non è prevista come reato e, pertanto, l’imputato va assolto "perchè il fatto non sussiste" quando la condotta di detenzione risulti finalizzata all’uso personale (Sez. 6, 28 novembre 2008, dep. 29 dicembre 2008 n.48300).
4.Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla richiesta di estradizione processuale in relazione al reato di detenzione di stupefacenti. Mentre, il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di estradizione processuale in relazione al reato in tema di stupefacenti, non sussistendo le condizioni della doppia incriminabilità. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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