Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-07-2012) 06-07-2012, n. 26418

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.A. ricorre avverso la sentenza di estradizione 28 marzo 2012 della Corte di appello di Torino che ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta del Governo romeno, in relazione alla decisione del Tribunale di Craiova, che le ha inflitto la pena di anni 3 di reclusione (sentenza definitiva del 24 novembre 2008), per i reati di truffa, false dichiarazioni, contraffazione ed uso di documenti falsi in violazione delle norme di cui agli artt. 215, 292, 291 e 288 c.p. rumeno.

Risulta agli atti che la pena, come sopra inflitta, è stata sospesa nella sua esecuzione "sotto sorveglianza" e che tale beneficio è stato revocato con sentenza (definitiva) in data 4 marzo 2009 del Tribunale di Dolj, per violazione degli obblighi (nella specie, tra l’altro, quale conseguenza dell’indicazione all’autorità giudiziaria di un indirizzo intenzionalmente errato al fine di sottrarsi alle obbligazioni impostile e per altre inadempienze).

I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione, sotto il profilo della violazione dell’art. 705 c.p.p., lett. a), circa il mancato rispetto dei diritti fondamentali dell’estradando, per ciò che attiene al sistema di tutela del condannato in punto di esecuzione della pena detentiva. In conclusione si lamenta che la Corte territoriale abbia liquidato le doglianze difensive in base a ragioni del tutto formalistiche, che nulla hanno a che vedere con le garanzie sostanziali richiamate dall’art. 705 c.p.p., lett. a).

Inoltre si lamenta che non sia stata trasmessa nè la copia tradotta dell’art. 86 c.p. rumeno, comma 3, lett. a) e b) (v. sent. Pret.

Craiova 30/10/08), nè il "piano di sorveglianza" di cui parla la sentenza del Tribunale di Dolj del 4/3/09. Sul punto inoltre si prospetta una pretesa contraddittorietà delle due sentenze in quanto, nella prima si parla di violazione dell’art. 86 c.p.r., comma 3, lett. a) e b) e nella seconda di violazione di un non ben precisato piano di sorveglianza. Si tratterebbe, ad avviso della difesa, di documenti di fondamentale importanza per la decisione, al pari delle sentenze inviate, senza le quali la Corte d’Appello non avrebbe dovuto decidere, ma rinviare (come richiesto dalla difesa) in attesa della loro trasmissione.

Il motivo non ha fondamento e va rigettato.

Il ricorso dimentica infatti che la decisione di revoca del beneficio della "sospensione dell’esecuzione della pena sotto sorveglianza" è stata oggetto di controllo da parte del Tribunale di Dolj, il quale ha respinto il ricorso e che la violazione rilevata è consistita, tra l’altro, come risulta agli atti (fg.116):

1) dalla violazione dell’art. 86 c.p., comma 3, lettera sub a per mancata presentazione della condannata al Servizio di reinserimento e sorveglianza sociale, nei termini che le erano stati prescritti, nonchè per l’avvenuta effettuazione di un viaggio in Italia (superiore ai giorni 8) senza la previa informazione al medesimo Servizio;

2) dalla violazione dell’art. 86, comma 3, lettera sub e, per mancata prova di una attività lavorativa regolare o di disponibilità di mezzi di sussistenza all’estero.

Norme queste, dell’art. 86 c.p. rumeno, la cui trasgressione consente appunto la disposta revoca della sospensione della esecuzione della pena.

In tale quadro è irrilevante la conoscenza puntuale del piano di sorveglianza, da parte del giudice italiano, posto che le inadempienze descritte sono "formali" e risultano realizzate con una condotta contraria alle indicazioni di comportamento, fissate secondo legge nazionale rumena; inoltre, inconsistente è il preteso contrasto tra le due decisioni, le quali hanno comunque valorizzato azioni della condannata in contrasto con le precise indicazioni in punto di "allontanamento", "presentazione", "documentazione dell’attività lavorativa svolta" al Servizio operante presso il Tribunale di Dolj.

Pertanto, nessuna violazione dei diritti fondamentali dell’estradando, per ciò che attiene al sistema di tutela del condannato e pacifica insussistenza di condizioni ostative all’estradizione di una persona condannata, considerato che la circostanza che l’ordinamento dello Stato richiedente preveda, per l’esecuzione di pene detentive, forme di tutela diverse, da quelle stabilite dall’ordinamento penitenziario del nostro Paese, non costituisce alcuna remora alla decisione di estradizione, laddove come nella specie, sia garantito al condannato la possibilità di difendersi, come avvenuto, nella fase dell’esecuzione della pena stessa.

Il ricorso va pertanto rigettato e condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *