Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-07-2012) 06-07-2012, n. 26417 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Trento ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 29 gennaio 200, nei confronti di B.J., dalla competente autorità giudiziaria della Repubblica Ceca per l’esecuzione della pena di sei mesi di reclusione infliti con sentenza definitiva per i reati di furto commessi il (OMISSIS) e disponeva la consegna di B.J. alle autorità richiedenti.

2. Il difensore di B.J. propone ricorso e deduce. – inosservanza e erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 1, comma 3, e art. 6, comma 3 nonchè dell’art. 700 c.p.p.;

– inosservanza dell’art. 179 c.p.p. concernente l’omessa citazione dell’imputato e/o inosservanza della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. g);

– inosservanza e/o erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 3.

3. La Corte d’appello di Trento ha trasmesso l’ordinanza 14 giugno 2012 con la quale e stata disposta la scarcerazione di B. J. per avere subito un periodo di custodia cautelare di sei mesi corrispondente alla pena inflitta e per la cui esecuzione è stata richiesta la consegna.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata per insussistenza delle condizioni richieste per la consegna.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni richieste per la consegna.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 3.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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