Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2012, n. 12510 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 maggio – 6 giugno 2006 il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione proposta da Alitalia S.p.A. e da due suoi dirigenti, A.S. e M.G., avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento in solido della somma di Euro 149,297,83.

Il Tribunale, premesso che era pacifico che a taluni lavoratori assunti a tempo parziale era stato fatto superare l’orario di lavoro pattuito, ha osservato che non erano idonee a introdurre deroghe al divieto di prestazioni di lavoro supplementare le clausole dei contratti collettivi del 1992, art. 14, e del 1997, art. 9, posto che esse si erano limitate a riprodurre il dettato della legge (D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 4, convertito nella L. n. 863 del 1984) ed a fare riferimento genericamente a "specifiche esigenze tecnico- organizzative", senza però precisare quali fossero in concreto tali esigenze e il numero di ore supplementari ammesse.

Con ricorso per cassazione notificato in data 5 e 6 giugno 2007 tale sentenza è stata impugnata dalla Alitalia e dai dirigenti suddetti sulla base di un solo motivo, articolato in più censure.

L’Ispettorato del lavoro resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 5, comma 4, convertito nella L. 13 dicembre 1984, n. 863, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevano che l’art. 5 dianzi indicato, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha vietato la prestazione di lavoro supplementare rispetto a quella concordata, salvo diversa previsione dei contratti collettivi "espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative".

Aggiungono che nella specie sia il contratto collettivo del trasporto aereo del 13 giugno 1992, art. 14, che il successivo contratto dell’11 febbraio 1997, art. 9, nel prendere atto delle particolari caratteristiche di tale trasporto che fisiologicamente può richiedere prestazioni che superino il normale orario di lavoro, hanno previsto specificamente che per "specifiche esigenze tecnico- organizzative" può essere superato l’orario di lavoro a tempo parziale.

Tale previsione è idonea ad introdurre deroghe al divieto di prestazioni di lavoro supplementare, atteso che l’art. 5 sopra menzionato non delega alla contrattazione collettiva di individuare ipotesi specifiche di legittimo ricorso al lavoro supplementare, ma, ben diversamente, delega le parti sociali a far riferimento a fattispecie astratte, fermo restando che le stesse siano chiaramente caratterizzate dalla riconducibilità ad esigenze organizzative, potendosi sempre verificare ex post, in concreto, la reale sussistenza delle esigenze organizzative che sia la legge che le parti collettive hanno ritenuto idonee a giustificare il ricorso al lavoro supplementare.

D’altra parte, l’assunto secondo cui l’accordo collettivo deve farsi carico di fissare ex ante specifiche e determinate situazioni in cui sia possibile introdurre deroghe al divieto di prestazioni di lavoro supplementare, appare assolutamente inconciliabile con la natura delle prestazioni che, come quelle in esame, hanno il carattere della imprevedibilità.

2. In replica a tali motivi l’Avvocatura dello Stato, per la parte controricorrente, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, rilevando che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, ha abrogato della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., il quale, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, prevedeva la ricorribilità della sentenza, onde i ricorrenti avrebbero dovuto proporre appello avverso la sentenza qui impugnata.

In subordine, ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso, deducendo che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ribadito la necessità della preventiva identificazione, da parte della contrattazione collettiva, delle specifiche ipotesi in cui è possibile far ricorso al lavoro supplementare, non potendo essere sufficiente al riguardo il mero richiamo a "specifiche esigenze tecniche organizzative".

3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso, il cui esame precede ogni altra questione, è fondata.

Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, comma 1, lett. b) – le cui disposizioni per effetto della disposizione transitoria del successivo art. 27 si applicano alle ordinanze pronunciate e alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (2 marzo 2006) – ha abrogato della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che, in tema di giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, prevedeva che la sentenza non era appellabile ma ricorribile per cassazione.

Per effetto di tale norma abrogativa, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale – la quale ha prima dichiarato non fondata la relativa questione (sentenza n. 98 del 2008) e, successivamente, manifestamente infondata la stessa (ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008; n. 8, n. 127 e n. 192 del 2009; n. 160 del 2010) – i ricorrenti avverso la sentenza qui impugnata, emessa dal Tribunale di Catania in data 30 maggio 2006 e depositata il 6 giugno successivo, avrebbero dovuto proporre appello secondo la regola generale di cui all’art. 339 c.p.c. (cfr., nei termini, fra le più recenti, Cass. 21 marzo 2011 n. 6376; Cass. 10 dicembre 2010 n. 25073; Cass. 23 febbraio 2010 n. 4355).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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