Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 221

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il raggruppamento di imprese, indicato in epigrafe, ha impugnato l’atto di esclusione dalla gara, e la conseguente aggiudicazione definitiva disposta in favore della R.C. & C. s.r.l., inerente la procedura di gara indetta dal Consorzio Cimiteriale dei comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore, per l’affidamento di lavori di ampliamento dell’area cimiteriale nella parte perimetrale retrostante, consistenti nella realizzazione di loculi, edicole funerarie, parcheggi e strada.

L’esclusione è stata disposta perché la commissione aggiudicatrice ha ritenuto il prezzo complessivo derivante dal computo metrico non coincidente con quello posto a base di gara dall’amministrazione appaltante.

La controinteressata, R.C. & C., si è costituita, unitamente all’amministrazione, proponendo ricorso incidentale avverso l’ammissione in gara del raggruppamento escluso, contestando l’ammissione in gara della ricorrente principale nonostante la mancata documentazione dei requisiti partecipativi concernenti il possesso della qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici e della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.

2. Il Tar per la Campania, con sentenza succintamente motivata, ha accolto il ricorso incidentale e dichiarato improcedibile quello principale, ritenendo che l’impresa non ha assolto all’onere documentale richiesto, a pena di esclusione, dall’articolo 1 del disciplinare, ossia la produzione in gara di un’attestazione di qualificazione "in corso di validità", avendo esibito alla stazione appaltante una attestazione SOA ormai inefficace.

3. Ha proposto appello la costituenda A., affidando sostanzialmente il proprio gravame a due motivi: il primo, di natura processuale, con il quale si lamenta la mancata notifica del ricorso incidentale di primo grado a tutte le imprese singolarmente, laddove è stato notificato in un’unica copia alla compagine costituita dalle tre imprese appellanti, in violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n.1034/71 e dell’articolo 37 del testo unico 1054/24; il secondo, di natura sostanziale, con il quale viene dedotta l’erroneità della sentenza di primo grado, laddove ha omesso di considerare che il disciplinare non prevedeva affatto la produzione dell’attestazione SOA in corso di validità, ne tantomeno lo richiedeva a pena di esclusione.

Si sono costituiti sia il consorzio cimiteriale che l’impresa aggiudicatrice.

3. La causa stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 dicembre 2010.

4. L’appello non è fondato.

4.1. La doglianza relativa all’inammissibilità del ricorso incidentale di prime cure, poi accolto dal TAR, articolata in tre motivi, può essere esaminata unitariamente.

4.2. In sostanza l’appellante lamenta il fatto che il ricorso non è stato notificato a ciascuna delle imprese della costituenda appellante A., ma alla compagine costituita dalle medesime tre appellanti imprese. Lamenta altresì che la notifica del ricorso incidentale doveva essere indirizzata anche all’avvocato Pedace, quale cofirmatario del ricorso principale e che il ricorso incidentale era inammissibile, in quanto non viene individuato il provvedimento impugnato e non se ne chiede l’annullamento.

4.3. Il collegio rileva che dalla lettura del ricorso principale di primo grado risulta che ad agire in giudizio sia stata "la costituenda A. tra la I. Costruzioni S.r.l…., nella qualità di capogruppo mandataria, la G.M. $ Figli s.r.l…. e la T. S.r.l…. elettivamente domiciliate in Napoli alla via Simone Martini n. 46 presso lo studio dell’avvocato Roberto Maria Bisceglia che la rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente, con l’avvocato Sara Pedace…".

Il collegio osserva che il ricorso è stato proposto dalla costituenda A., in cui le imprese partecipanti sono individuate unicamente quali componenti dell’unico soggetto agente. Pertanto, nel caso di specie, è rilevante il sodalizio nel suo insieme e non le singole imprese associate, che hanno legittimazione individuale processuale in un contesto in cui ciascuna di esse ricorre in via autonoma, così come è avvenuto nella sentenza della Sezione richiamata dall’appellante.

Peraltro nella relazione di notificazione ogni singola impresa associata è stata menzionata e l’articolo 170, 2 comma, c.p.c. consente la consegna di una sola copia dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti. Pertanto diventa irrilevante la mancata consegna di tre copie del ricorso incidentale, ossia tanti quanti erano le imprese del raggruppamento.

4.3. In ordine al secondo profilo di doglianza, la Sezione osserva che il mandato, conferito anche in via disgiuntiva, rende possibile la notifica dell’atto processuale ad uno qualunque dei difensori costituiti. Tanto più che nel caso di specie la notifica effettuata all’avvocato Bisceglia è stata fatta anche nella sua eletta qualità di domiciliatario dell’A. ricorrente.

Inoltre, vanno condivise le osservazioni del primo giudice, secondo cui il mancato indirizzamento all’avvocato cofirmatario del ricorso principale non è suscettibile di invalidare la notifica del ricorso incidentale, sia perché l’articolo 37 del Regio Decreto n. 1054/ 1924 non commina nessuna nullità per tale ipotesi e sia perché, ai sensi dell’articolo 170 c.p.c. e 17, comma 3, del Regio Decreto n. 642/1907, è stato ottenuto lo scopo dell’atto.

4.4. Destituito di fondamento è anche il terzo motivo diretto a dimostrare l’inammissibilità del ricorso incidentale di primo grado, in quanto dal contesto del ricorso traspare in maniera evidente come l’oggetto dell’impugnativa sia stata l’omessa esclusione dalla procedura dell’A. appellante. Va da sé che l’individuazione dell’atto lesivo non può che portare, nel giudizio amministrativo, al suo annullamento, qualora il giudice ne ravvisi l’illegittimità, senza che sia necessaria l’espressa richiesta in tal senso.

4.5. E’ infondato anche il motivo di merito, con il quale l’appellante deduce ed essere in possesso dei requisiti di qualificazione e l’insussistenza della clausola di esclusione del bando, che quindi avrebbe consentito l’integrazione della documentazione.

La sezione osserva che l’articolo 1 del disciplinare di gara stabilisce in maniera inequivocabile che nella busta A dovevano essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, fra l’altro, l’attestazione di qualificazione, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Risulta pacifico in atti che l’attestazione era scaduta al momento della partecipazione alla gara. La presentazione nel giudizio di una attestazione successiva valida non può avere rilevanza, in quanto la contestualità dell’esame della documentazione in sede di seduta di gara impone una scelta immediata sulla base delle risultanze documentali prodotte.

5. In conclusione l’appello va rigettato e la sentenza va interamente confermata.

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta

l "appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio che si liquidano in complessivi euro cinquemila (5.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere, Estensore

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *