Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 15-02-2013, n. 7593

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunziata in data 12 ottobre 2011, il GIP del Tribunale di Firenze applicava, ex art. 444 c.p., a G.G. – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 per aver circolato in Firenze, il 14 marzo 2009, alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcoolica, con tasso accertato in 1,35 gr./l., provocando un incidente stradale – esclusa la contestata aggravante e concesse le attenuanti generiche, la pena di UN mese, giorni QUINDICI di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda;

pena detentiva sostituita della L. n. 689 del 1981, ex art. 53, in Euro 2.700,00 di ammenda e così complessivamente rideterminata la pena in Euro 4.000,00 di ammenda. Disponeva altresì la sostituzione della pena pecuniaria con giorni SEDICI di lavori socialmente utili da espletarsi per un periodo di quattro mesi per due ore continuative per ogni giorno sostitutivo, presso la Misericordia di Campo di Marte.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze denunziando il vizio di violazione di legge, per aver omesso il Giudice di prime cure di irrogare all’imputata, in dispositivo, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; sanzione invece indicata in motivazione, in mesi DIECI, non trattandosi di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa accessoria, conseguente ex lege, alla condanna per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2.

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, al giudice del merito limitatamente alle statuizioni relative alla sanzione amministrativa accessoria.
Motivi della decisione

Il proposto ricorso è fondato e va accolto.

Alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, la sanzione accessoria de qua deve esser applicata in via autonoma dal Giudice di prime cure anche in caso di patteggiamento, conseguendo di diritto all’applicazione della pena principale, come previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2. Esula peraltro l’applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria dall’oggetto dell’accordo concluso tra le parti, limitatamente alla misura della pena ( cfr.

Sez. 6 n. 45687 del 20 novembre 2008 – dep. 10 dicembre 2008 – imp. P.G. in proc. Cuomo). Posto che, in parte motiva, la sentenza impugnata menziona detta sanzione amministrativa accessoria, fissandone già la durata in mesi dieci ma omettendone l’irrogazione in dispositivo,può direttamente procedersi in questa sede in conformità, a norma dell’art. 620 cod. proc. pen., lett. l) senza far luogo al rinvio del procedimento previo annullamento della impugnata sentenza sul punto dell’omessa applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa applicazione della sospensione della patente; sospensione che applica per la durata di mesi dieci.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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