Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-07-2012) 15-02-2013, n. 7592

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza pronunziata in data 1 giugno 2011, il GIP del Tribunale di FIRENZE, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava S. A. responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 per aver guidato in (OMISSIS) l’autovettura tg. (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcoolica, accertato tramite etilometro in 1,79 gr./l., alla prima prova ed in 1,86 gr. /l., alla seconda, provocando un incidente stradale per l’effetto condannandolo, concesse le attenuanti generiche equivalenti, alla pena ritenuta di giustizia.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze denunziando il vizio di violazione di legge, per aver omesso il Giudice di prime cure di irrogare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da applicarsi ex lege in caso di condanna per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2.

Con requisitoria scritta in atti il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disponendone l’applicazione nella misura di UN anno.
Motivi della decisione

Il proposto ricorso è fondato e va accolto.

Alla stregua di consolidata giurisprudenza di legittimità, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve esser applicata in via autonoma dal Giudice di prime cure, conseguendo di diritto all’applicazione della pena principale, come previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2 anche in caso di patteggiamento. Esula peraltro siffatta statuizione dall’oggetto dell’accordo concluso tra le parti, limitatamente alla misura della pena (cfr. Sez. 6 n. 45687 del 20 novembre 2008 – dep. 10 dicembre 2008 – imp. P.G. in proc. Cuomo).

La sentenza impugnata deve quindi esser annullata limitatamente all’omessa applicazione di detta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, sul punto, al Tribunale di Firenze, essendo a questa Corte precluso, nel caso di specie, far ricorso al disposto dell’art. 620 c.p.p., lett. l) in ragione dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito in ordine alla determinazione della durata della sanzione da applicarsi in concreto, tra il minimo ed il massimo edittali.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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