Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 219 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La corte d’appello di Trieste, con la sentenza, passata in giudicato, n. 252 del 16 aprile 2005, ha condannato il comune di Chions al risarcimento dei danni per fatto illecito in favore dell’attore G.A..

Detta sentenza ha riconosciuto all’attore il ristoro del danno morale, di quello patrimoniale, oltre alla rifusione delle spese legali e di quelle per consulenze tecniche disposte nel corso del giudizio civile.

2. In data 27 luglio 2006, il Comune ha emesso il mandato di pagamento n.1850, per effetto del quale, in data 3 agosto 2006, è stata accreditata la somma di euro 221.949,40.

Gli importi liquidati sono: danno patrimoniale euro 127.000,57; danno morale euro 40.057,81; spese legali euro 33.672,80; spese legali euro 21.218,21.

La parte creditrice ha mosso una serie di rilievi circa la correttezza della liquidazione.

3. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione nel pagamento della maggior somma vantata dalla parte creditrice, è stato proposto ricorso per ottemperanza innanzi al Tar per il Friuli Venezia Giulia, che, con la sentenza ora impugnata, ha accolto tutte le doglianze dei ricorrenti, subentrati quali eredi dell’originario attore, tranne quella relativa al danno morale.

In relazione a tale voce di danno, il giudice di primo grado, ha ritenuto fondate le ragioni addotte dall’amministrazione, laddove ha dedotto che la somma equitativamente liquidata dal giudice civile di euro 35.000,00 in valori monetari correnti (a differenza del danno patrimoniale, liquidato equitativamente in lire 5.000.000, cioè in valori monetari dell’epoca), comporta che la misura degli interessi al tasso legale debba essere calcolata sulla minor somma che avrebbe costituito l’equivalente monetario degli attuali euro 35.000,00 alla data di insorgenza del credito.

4. La sentenza è stata impugnata dal creditore nella parte in cui non ha riconosciuto tale voce di danno.

La sezione, con ordinanza n. 351 del 13 ottobre 2010, ha disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti da parte del Comune, che ha ottemperato alla richiesta.

5. L’appello è fondato.

La sezione rileva che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha stabilito che sono dovuti: "euro 35.000,00 in valori monetari correnti, a titolo di danno morale, con gli interessi nella misura legale dal 16.10.1973 al saldo". Inoltre, a pagina 19 della medesima sentenza si stabilisce: " Quanto al danno morale, tenuto conto della gravità dell’illecito riferibile al sindaco infedele, lo stesso viene equitativamente determinato nella misura di euro 35.000,00 in valori monetari correnti, con gli interessi legali a decorrere dal 16.10.1973".

L’identica espressione usata, sia nella motivazione sia nel dispositivo, non lascia adito a dubbi circa il fatto che il giudice ha riconosciuto al creditore la somma indicata, con gli interessi legali sulla somma medesima a partire dal 16 ottobre 1973 sino al saldo.

Pertanto ogni diverso calcolo degli interessi risulta scorretto perché in contrasto con il chiaro dispositivo della sentenza.

Come giustamente rileva l’appellante, se il giudice civile avesse voluto attribuire il significato individuato dal giudice di primo grado avrebbe dovuto espressamente stabilire che la predetta somma, doveva essere previamente devalutata alla data del 16 ottobre 1973, e quindi successivamente di anno in anno procedere alla rivalutazione sino al passaggio in giudicato della sentenza.

E’ appena il caso di osservare che in sede di giudizio di ottemperanza non è possibile stabilire se una concreta statuizione del giudice di merito sia o meno conforme a diritto, dovendosi attribuire il significato fatto palese dalle parole usate secondo la connessione logica di esse.

6. In conclusione l’appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va accolto interamente il ricorso originario.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza appellata, va accolto interamente il ricorso originario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere, Estensore

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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