Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 217

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I dottori C.C. e G.M., dirigenti medici di primo livello, in servizio presso l’unità di terapia intensiva cardiologica del presidio ospedaliero San Salvatore di L’Aquila, hanno impugnato la deliberazione del direttore generale della ASL di L’Aquila, n. 779 del 9 aprile 1987, nella parte in cui si è proceduto alla dichiarazione di esubero della dottoressa S.C., con trasferimento della stessa, mediante mobilità d’ufficio, presso l’unità organizzativa di cardiologia del dipartimento cardiopneumologico.

2. Con il ricorso di primo grado hanno sostanzialmente dedotto che il provvedimento ha eluso la normativa relativa all’istituto della mobilità, così come disciplinato dagli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, in quanto non è stato rispettato da parte dell’amministrazione l’obbligo di comunicare loro la possibilità di trasferimento a domanda nel posto vacante. In altri termini l’amministrazione, prima di procedere alla individuazione del personale munito di minori titoli ai fini della dichiarazione di esubero, avrebbe dovuto limitarsi al mero accertamento della presenza di personale in esubero e non procedere alla formazione di una graduatoria, che ha visto la dottoressa S.C. trasferita nel posto nonostante avesse titoli minori.

3. Il tribunale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.

4. Ha proposto appello l’amministrazione, deducendo l’erroneità della sentenza, laddove ha ritenuto sussistente l’interesse degli originari ricorrenti al ricorso e laddove non ha considerato che è stato correttamente svolto il procedimento previsto dalla legge.

5. Gli appellati si sono costituiti, resistendo all’appello.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 dicembre 2010.

7. L’appello non è fondato.

7.1. La sezione osserva che gli odierni appellati, alla data di individuazione dell’esubero, che precede la selezione per la successiva mobilità, avrebbe dovuto comunicare a tutti i medici, potenzialmente toccati dal meccanismo, la circostanza di appartenere ad una qualifica o professionalità in esubero, al fine di registrare eventuali istanze di mobilità a domanda.

Infatti, in base agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (ora 33 e seg. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165), il personale interessato deve essere messo nella condizione di esercitare il diritto, espressamente attribuito dalla legge, ad essere assegnato al posto in cui deve transitare il personale in esubero, in base ad una graduatoria formata per titoli.

In altri termini, solo nel momento in cui non vi sono istanze dei maggiori titolati, si può procedere allo scorrimento della graduatoria.

Il meccanismo è stato previsto proprio al fine di evitare ciò che si è verificato nel caso di specie, ossia che personale in possesso di titoli inferiori possa ricoprire un posto cui legittimamente potevano aspirare i maggiori titolati.

Quindi la legge dà rilevanza alla semplice possibilità di esercitare l’opzione.

Pertanto, non solo gli odierni appellanti erano titolari di una posizione soggettiva qualificata, ma essa è stata chiaramente lesa dall’anomalia procedimentale posta in essere dall’amministrazione sanitaria.

7.2. In conclusione l’appello va rigettato.

8. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del grado del giudizio, che si liquidano come già dispositivo
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta

l "appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro quattromila (4.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere, Estensore

Marzio Branca, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *