Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-07-2012, n. 12504 Controversie di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Torino G.G. evocava in giudizio l’XXX s.p.a. esponendo di avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 18.8.1980 al 7.5.2002, da ultimo inquadrato quale operaio di 4^ livello con mansioni di addetto alla conduzione di mezzi diversificati; di essere stato dichiarato inidoneo a dette mansioni a seguito di visita medica collegiale, sicchè l’azienda gli aveva comunicato l’intenzione di risolvere il rapporto ai sensi dell’aRt. 40, comma 7, del CCNL Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana; di avere chiesto di essere mantenuto in servizio in mansioni confacenti, ai sensi del comma 8 del citato art. 40; di avergli l’azienda offerto le mansioni di addetto presidio ingressi, che egli non aveva accettato; di avere l’azienda dato seguito al licenziamento senza il riconoscimento dell’una tantum prevista dal medesimo art. 40. Affermava il proprio diritto a percepire tale somma e chiedeva pertanto la condanna della società convenuta al pagamento di Euro 25.268,81 a tale titolo.
Costituendosi in giudizio, l’XXX s.p.a. contestava il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 31.5 – 27.9.2005 il Tribunale adito accoglieva il ricorso.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’XXX, con ricorso depositato il 24.11.2005, chiedendone la riforma.
L’appellato, costituitosi, resisteva al gravame.
Con sentenza del 16/1-23/2/2007 la Corte d’appello di Torino, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda proposta con il ricorso introduttivo.
A sostegno della decisione osservava che, essendo la finalità della previsione dell’una tantum, prevista dall’art. 40 del CCNL, quella di evitare che per l’azienda fosse più conveniente non reperire collocazioni alternative, tale finalità portava ad escludere che l’una tantum potesse essere stata contemporaneamente prevista anche nell’ipotesi opposta in cui, dopo il rinvenimento di una collocazione alternativa confacente alla residua idoneità del lavoratore, questi rifiutasse l’offerta.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il lavoratore con un unico articolato motivo.
Resiste l’XXX con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico, articolato motivo di ricorso G.G., denunciando omissione e/o sua contraddittoria motivazione e/o sua violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, dopo aver riportato il testo dell’art. 40 del CCNL per le Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, si duole, innanzitutto che la Corte Territoriale avrebbe omesso "di svolgere un’analisi di diritto relativa a quanto portato a pag. 19 nella memoria di costituzione" nella quale la controparte aveva riportato la motivazione di altra decisione della stessa Corte Territoriale.
Nel prosieguo il ricorrente eccepisce la contraddittorietà della motivazione ravvisabile nel fatto che la stessa Corte Territoriale, in due diverse pronunce, avrebbe dato diverse interpretazioni dell’art. 40 del CCNL., violando anche in sede interpretativa norme di diritto, concludendo con il quesito di diritto finalizzato a richiedere a questa Corte una interpretazione diversa da quella fornita dalla Corte territoriale.
Ritiene il Collegio che – come già affermato da questa Corte in analoga occasione concernente la questione dell’una tantum (cfr.
Cass. n. 8065/2011) – occorre osservare che il mancato deposito per intero del c.c.n.l. – come nella specie – risulta in contrasto con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ., e segg. e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questioni, (Cass. n. 15495 del 2009).
Come, ancor più precisamente, osservato da Cass. 30 dicembre 2009 n. 27876, l’onere di depositare il testo integrale dei contratti collettivi di diritto privato, previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non è limitato al procedimento di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420-bis cod. proc. civ., ma si estende al ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla necessità che la S.C. sia messa in condizione di valutare la portata delle singole clausole contrattuali alla luce della complessiva pattuizione, e dovendosi ritenere pregiudicata la funzione nomofilattica della S.C. ove l’interpretazione delle norme collettive dovesse essere limitata alle sole clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito. In tal senso si sono poi espresse le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075).
Il principio è strettamente connesso a quello dell’autosufficienza del ricorso, in base al quale il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (ex plurimis Cass. n. 12362 del 2006).
Per quanto precede il ricorso non può trovare accoglimento. La spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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