Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-07-2012) 22-01-2013, n. 3195

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

va Giuseppe.
Svolgimento del processo

Con sentenza pronunciata il 19.4.2011 il giudice di pace di Bassano del Grappa assolveva T.A. dai reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 594 c.p., commi 1 e 3, art. 595 c.p., commi 1 e 2, secondo l’impostazione accusatoria commessi in danno di Z.C. attraverso una lettera inviata prima allo stesso Z. e poi al Sindaco del comune di Romano D’Ezzelino, con la formula perchè il reato è stato commesso da persona non punibile, in presenza di una causa di non punibilità ex art. 599 c.p., comma 2. Ha proposto ricorso il pubblico ministero presso il tribunale di Bassano del Grappa, articolando un unico motivo di ricorso.

In particolare il pubblico ministero lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, in quanto il giudice di primo grado ha commesso un duplice errore, da un lato limitando la portata offensiva delle frasi attribuite al T. nel capo d’imputazione, solo ad una delle frasi suddette ("di essere prezzolato per amministrare il denaro e la cosa pubblica e, per fare, secondo il suo personale convincimento, rispettare la legge"), dall’altro ritenendo applicabile la scriminante di cui all’art. 599 c.p., comma 2, in conseguenza della replica dello Z., tale, ad avviso del pubblico ministero, da non oltrepassare il limite della continenza e, quindi, da non integrare gli estremi del fatto ingiusto altrui.
Motivi della decisione

Il ricorso del pubblico ministero va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, infatti, prospetta censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preclusa in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv.

235507; Cass., sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, rv. 235510;

Cass., sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, rv. 235508).

Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell’art. 606, c.p.p., ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità, come si è detto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr.

Cass., sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Bosco, rv. 234148). Orbene nel caso in esame, il giudice di pace, con motivazione approfondita e immune da vizi logici, ha esposto con assoluta chiarezza il percorso logico-giuridico seguito per mandare assolto il T., ritenendo che la sua condotta fosse scriminata ai sensi dell’art. 599 c.p., comma 2, in quanto la missiva inviata dal T. nel medesimo contesto temporale (vale a dire il 4 settembre del 2008, come si evince dalla lettura del capo d’imputazione) allo Z. ed al sindaco del comune di Romano d’Ezzelino, era intervenuta subito dopo che lo stesso Z., in un’intervista resa ad un quotidiano locale il (OMISSIS), aveva espresso valutazioni ritenute dal giudice di pace offensive dell’onore del T., rappresentato come una persona animata da un interesse di natura lucrativa nel portare avanti, in qualità di presidente dell’Unione Nazionale Consumatori per le regioni del Veneto e del Trentino Alto Adige ed in contrapposizione agli amministratori del menzionato comune del vicentino, una campagna contro il funzionamento di un photored, posizionato nel territorio comunale (cfr. pagg. 4-6 dell’impugnata sentenza).

Tale valutazione, immune da vizi logici, rappresenta un giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità, rispetto al quale, peraltro, appare del tutto irrilevante affrontare il tema, pure prospettato dal ricorrente, dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel l’attribuire valenza offensiva solo ad alcune delle espressioni della missiva redatta dal T., ritenendo le altre tali da non oltrepassare il limite della continenza in relazione all’esercizio del diritto di critica nei confronti di soggetti investiti di pubbliche funzioni, in quanto, ove non si volesse condividere sul punto la decisione del giudice di pace e ritenerle offensive, la condotta del T. sarebbe pur sempre scriminata ai sensi dell’art. 599 c.p., comma 2. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto dal pubblico ministero presso il tribunale di Bassano del Grappa va, dunque, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2013
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