Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 19-09-2013, n. 38715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 17.7.2012 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava il ricorso proposto da P.M. avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi in data 27.6.2012 con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto in ordine al delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, per aver compiuto atti diretti a favorire l’ingresso in Italia di due cittadini di nazionalità afgana, nascondendoli nel bagagliaio della propria autovettura imbarcata in una motonave diretta al porto di (OMISSIS);

fatto accertato il (OMISSIS).

Il P. aveva impugnato l’ordinanza cautelare davanti al Tribunale del riesame lamentando esclusivamente che l’atto non era stato tradotto in lingua greca, e quindi, poichè egli non conosce la lingua italiana, non aveva potuto difendersi non avendo compreso il contenuto dell’ordinanza cautelare. Il Tribunale riteneva che nessuna lesione del diritto di difesa dell’indagato si fosse in concreto verificata, poichè lo stesso, a seguito dell’arresto effettuato dalla Polizia giudiziaria, era stato presentato davanti al GIP del Tribunale di Brindisi e, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, era stato assistito da un interprete nominato dal giudice, e quindi non solo era venuto a conoscenza dell’accusa e dalla stessa si era potuto difendere nel corso dell’interrogatorio che aveva reso, ma anche gli erano stati comunicati tramite l’interprete sia il contenuto dell’atto con il quale il giudice non aveva convalidato l’arresto, sia il contenuto dell’ordinanza cautelare contestualmente emessa dallo stesso giudice.

In particolare, la firma apposta anche dall’interprete in calce all’ordinanza cautelare, secondo il Tribunale, faceva ragionevolmente presumere che il contenuto dell’atto fosse stato comunicato tramite l’interprete al P..

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 143 e 292 c.p.p., poichè la mancata notifica della traduzione dell’ordinanza cautelare aveva comportato una lesione del diritto di difesa del ricorrente, il quale non aveva potuto conoscere nei dettagli il contenuto dell’ordinanza cautelare, e quindi non era stato messo in grado di esercitare adeguatamente il diritto di difesa.

L’obbligo di tradurre l’ordinanza cautelare non era venuto meno per il fatto che detta ordinanza era stata emessa all’esito dell’udienza di convalida, nel corso della quale l’indagato era assistito da un interprete, essendo autonomi il provvedimento relativo alla convalida dell’arresto e l’ordinanza cautelare.

La firma dell’interprete apposta in calce all’ordinanza cautelare non attestava con certezza che il P. fosse venuto a conoscenza del contenuto dell’atto. Con un secondo motivo il difensore ha denunciato il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto nella stessa non vi era alcun riferimento all’autonomia dei provvedimenti (in ordine alla convalida dell’arresto e in materia di libertà) emessi dal GIP in esito all’udienza di convalida, autonomia che il difensore aveva posto a fondamento dell’obbligo di traduzione dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

P.M., arrestato in flagranza del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, è stato condotto davanti al GIP del Tribunale di Lecce per la convalida dell’arresto.

Nell’udienza di convalida davanti al suddetto giudice, nella quale il predetto è stato assistito da un interprete nominato dal giudice, al P. prima è stato contestato il reato per il quale era avvenuto l’arresto; immediatamente dopo il predetto è stato interrogato dal GIP in merito al fatto per il quale era stato arrestato ed ha reso dichiarazioni a sua discolpa; poi, sentite le parti, il giudice, con autonomi provvedimenti, ha convalidato l’arresto ed ha emesso ordinanza cautelare con la quale ha motivatamente disposto nei confronti del P. la misura cautelare della custodia in carcere.

Il ricorrente si lamenta di non aver compreso il contenuto dell’ordinanza cautelare, poichè non gli era stata consegnata la traduzione nella sua lingua dell’atto, e quindi denuncia con il ricorso una lesione dei suoi diritti di difesa. Non contesta, però, che durante l’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Lecce il P. è stato assistito da un interprete di lingua greca.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l’immediata traduzione dell’ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto – una volta eseguito il provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto (V. Sez. U. sentenza n. 5052 del 24.9.2003, Rv. 226717).

Nel caso in esame non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, poichè non solo è incontestato che per tutta l’udienza di convalida lo stesso è stato assistito da un interprete (tramite il quale ha reso l’interrogatorio davanti al GIP, difendendosi in merito al fatto per il quale era stato arrestato), ma è stato portato a conoscenza, tramite l’interprete, anche del contenuto dell’ordinanza cautelare, essendo evidente – come ha osservato il Tribunale del riesame – che la firma apposta dall’interprete in calce all’ordinanza cautelare non poteva avere altro significato che un’attestazione dell’avvenuta traduzione del contenuto di detta ordinanza al P.. L’autonomia della convalida dell’arresto e dell’ordinanza cautelare, essendo stati emessi entrambi i provvedimenti nel corso dell’udienza di convalida alla presenza dell’interprete, non fa venir meno la fondata presunzione che detti provvedimenti siano stati tradotti dall’interprete, come del resto si evince dalla firma dell’interprete in calce all’ordinanza cautelare.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013

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