Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 213

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli attuali appellanti ed originari ricorrenti impugnavano la delib. G.p. Bolzano 17 giugno 1996 n. 2746, recante l’autorizzazione agli assessori alla sanità ed all’amministrazione del personale a firmare l’ipotesi di accordo provinciale, con prelievo dal fondo per la sua attuazione, nonché l’accordo stesso per il personale dell’area della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, limitatamente all’art. 5, comma 2. ove non estendeva agli psicologi l’art. 10 della delib. G.p. 21 ottobre 1991 n. 6183, in tema di plusorario e d’incentivazione della produttività.

Essi deducevano: violazione del principio di omogeneizzazione del trattamento economico dirigenziale (art. 46, d.lgs. n. 29/1993); eccesso di potere per disparità di trattamento; grave e manifesta ingiustizia; lesione dell’affidamento suscitato in sede di trattative.

La provincia intimata si costituiva in giudizio ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso, non notificato a tutte le parti sottoscriventi l’accordo, nonché il difetto di giurisdizione amministrativa, tenuto anche conto dell’intervenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ad opera del d.lgs. n. 29/1993, che ha disciplinato con contratti collettivi (anche transattivi) i suoi vari settori, senza ulteriore necessità di trasfusione in provvedimenti amministrativi (salva l’autorizzazione preventiva).

Il T.r.g.a. di Bolzano disattendeva le due eccezioni preliminari e respingeva il ricorso nel merito, considerando il compenso incentivante ex legge provinciale n. 50/1978 alla stregua di elemento non essenziale ma accessorio (ex art. 49, d.lgs. n. 29/1993, in rapporto alle esigenze di una vita libera e dignitosa e, rispettivamente, alla quantità e qualità del lavoro, secondo indici di produttività individuale e collettiva e tipologie di attività disagiate o pericolose: cfr. art. 36, Cost.) del trattamento retributivo del dirigente sanitario e, dunque, differenziabile tra le varie categorie di personale (psicologi, farmacisti, biologi), salvi i casi di manifesta irragionevolezza (cfr. Corte cost., sentenza n. 1089/1988), mentre dell’asserito stralcio dal testo contrattuale della disposizione estensiva del discusso beneficio agli psicologi non vi era traccia in atti.

Detta pronuncia veniva, quindi, impugnata dai soccombenti in prime cure, che riproponevano le censure già rigettate in prima istanza, insistendo nell’esigenza di omogeneizzare (in sede sostanziale e normativa) i profili retributivi di settori operativi contigui, mediante contratti collettivi pur sempre autorizzabili solo con previ atti amministrativi (donde la loro impugnabilità, in sede giurisdizionale amministrativa, per i tradizionali tre vizi di legittimità, ivi compreso l’eccesso di potere), mentre la proposta di accordo 17 novembre 1995 (in atti) conterrebbe la discussa estensione esplicita del beneficio agli psicologi, previsione poi inopinatamente ed unilateralmente stralciata.

La provincia appellata si costituiva in giudizio ed eccepiva il corretto operato dei primi giudici, evidenziando come non fosse stato ritenuto possibile consentire agli psicologi un’attività libero professionale da svolgere dentro all’ospedale (come per i medici, biologi, chimici e fisici), fermo restando il dissenso sindacale circa l’avvenuto stralcio della previsione del beneficio di cui sopra.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo che: a) – gli appellanti avevano depositato una propria memoria riassuntiva, in cui richiamavano tutti gli argomenti difensivi già esposti in precedenza e ponevano in luce come nei successivi accordi collettivi del 2003 e del 2009 fosse stata finalmente sancita la piena equiparazione retributiva, anche quanto al compenso incentivante, con esplicita estensione pure agli psicologi, considerati come appartenenti di pieno diritto alla dirigenza sanitaria; b) – la provincia di Bolzano, con sua memoria, aveva evidenziato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo sopraggiunti i due nuovi contratti collettivi appena citati, e la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’appello in esame, in rapporto ad una situazione esauritasi da sette anni, a nulla rilevando, comunque, il lamentato stralcio dell’auspicata estensione di quest’ultimo, in sede di conclusione del più volte richiamato accordo collettivo del 1996, sottoscritto pure dall’A.u.p.i., malgrado il dissenso separatamente manifestato.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione
Motivi della decisione

Il collegio non deve far altro che prendere atto della richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse in capo agli appellanti interessati, a spese ed onorari interamente compensati, per giusti motivi, tra le parti costituite in giudizio, essendo sopraggiunti i due nuovi contratti collettivi del 2003 e del 2009, con la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’appello in esame, in rapporto ad una situazione esauritasi da sette anni, tanto più che gli interessati non potrebbero di certo svolgere la loro attività intramurale ora per allora, presupposto indefettibile per poter vantare una pretesa in relazione al discusso compenso incentivante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, definitivamente pronunciando sull’appello, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese ed onorari di questo grado del giudizio interamente compensati fra le parti ivi costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010, con l’intervento dei giudici:

Stefano Baccarini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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