Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 19-09-2013, n. 38710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 12.3.2012 il GIP del Tribunale di Lodi, in veste di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile ex art. 666 c.p.p., comma 2. l’istanza del difensore di M.M. di sostituire alla pena inflitta al predetto, con sentenza in data 21.9.2011 del GIP del Tribunale di Lodi, il lavoro di pubblica utilità, come previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 9-bis. Il giudice dell’esecuzione rilevava che dal testo della citata disposizione si evinceva che la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità poteva avvenire solo nella fase della cognizione e non in quella dell’esecuzione.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge.

Secondo il ricorrente, l’art. 186 C.d.S., comma 9-bis non poneva alcun limite temporale per la proposizione dell’istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Quindi l’istanza poteva essere proposta anche nella fase dell’esecuzione.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dall’art. 186-bis C.d.S. si evince chiaramente che la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità può avvenire solo nella fase della cognizione, nè è previsto da alcuna norma che la sostituzione possa essere disposta anche nella fase dell’esecuzione.

Infatti, è detto espressamente nel predetto articolo che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità con la sentenza o con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, e che il giudice – con la sentenza o con il decreto penale di condanna – incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 29 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; è detto, inoltre, che, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, stabilendo la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

Pertanto, il ricorso, essendo manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013

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