Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2012, n. 12496 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.A. citò innanzi al Tribunale di Avellino il Condominio (OMISSIS), perchè fosse condannato all’esecuzione di lavori necessari all’eliminazione di infiltrazioni d’acqua interessanti il proprio locale interrato e provenienti dagli spazi condominiali – essendo emersa l’errata esecuzione di precedenti opere fatte eseguire dal convenuto alla bisogna – e perchè fosse condannato al risarcimento dei conseguenti danni. L’ente di gestione si costituì eccependo il difetto di legittimazione passiva, dal momento che le aree scoperte sovrastanti i locali del S. sarebbero state di proprietà della spa Euro Immobiliare – costruttrice – venditrice del complesso edilizio. Chiamato in causa il Fallimento della predetta società – nel frattempo dichiarato – quest’ultimo non si costituì.

Il Tribunale, con sentenza del febbraio 2002, attribuì la causa dei danni a colpa concorrente e paritaria del Condominio e del S. – in quanto fruitore delle aree scoperte e quindi tenuto, assieme agli altri condomini, alla custodia ed alla manutenzione della striscia carrabile dalla cui insufficiente pavimentazione sarebbero originate le infiltrazioni – ma escludendo la legittimazione passiva del Fallimento della Euro Immobiliare, condannando l’ente di gestione ad eseguire le opere emendative indicate nella disposta consulenza tecnica – con onere delle relative spese a carico delle parti costituite in ragione di metà ciascuna – nonchè al pagamento di Euro 17.031,71 a titolo di risarcimento dei danni.

La Corte di Appello di Napoli, pronunziando sentenza n. 3503/2005, depositata il 12 dicembre 2005, rigettò l’appello principale del S. ed accolse quello incidentale del Condominio, respingendo le domande proposte contro lo stesso, in base alla constatazione della ritenuta non appartenenza all’ente di gestione degli spazi sovrastanti i locali del S., essendo essi interessati – per espressa pattuizione contenuta nei singoli rogiti di vendita stipulati con la Euro Immobiliare in bonis – solo da una servitù di passaggio in favore delle singole unità immobiliari site nel parco, essendosi riservata la venditrice la proprietà sui medesimi: da tale situazione il giudice dell’appello trasse il convincimento dell’inesistenza di un obbligo di custodia che, à sensi dell’art. 2051 cod. civ., aveva invece costituito il titolo per la condanna del Condominio in primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il S., articolandolo in un unico motivo; il Condominio si è costituito, resistendo con controricorso. Il Fallimento non ha svolto difese.

All’udienza del 2 dicembre 2011 la causa è stata rinviata per consentire al Condominio di depositare la delibera assembleare di autorizzazione a resistere in giudizio; prodotto tale documento la causa è stata trattata all’odierna udienza.
Motivi della decisione

1 – Con l’unico motivo il S. denunzia la violazione e l’erronea interpretazione sia della norma – art. 1669 cod. civ. – attinente alla responsabilità dell’appaltatore per rovina dell’opera sia della disposizione – art. 2051 cod. civ.- relativa alla responsabilità delle cose che si abbiano in custodia; nel medesimo motivo fa poi valere vizi di motivazione (insufficiente e contraddittoria) su un punto decisivo della controversia.

1/a – Assume il ricorrente, quanto al vizio di violazione di legge, che erroneamente sarebbe stata esclusa la responsabilità della società costruttrice – venditrice – poi fallita – e che del pari del tutto ingiustificatamente sarebbe stata esclusa la responsabilità del condominio pur essendo l’amministratore custode delle cose comuni.

2 – Il suesposto motivo è inammissibile in quanto non viene specificato in qual modo la Corte territoriale sia pervenuta ad un’erronea perimetrazione dell’arca di applicazione delle norme suddette (integrando il vizio di violazione di legge) e neppure la ragione per la quale vi sarebbe stata una non condivisibile sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta disciplinata dalla legge (cadendo nel vizio di falsa applicazione della legge).

2/a – Ad identiche conclusioni si perviene considerando: a – che non viene presa in esame nel ricorso la motivazione della Corte di Appello con la quale si dava atto che, pur avendo in subordine insistito il S. per la condanna del Fallimento, tuttavia nel gravame del predetto non sarebbe stata sviluppata alcuna censura avverso la statuizione del Tribunale di Avellino, di rigetto della domanda nei confronti della Curatela, b – che del pari non viene articolata una critica al capo di decisione della Corte napoletana in relazione alla statuizione secondo la quale, il Condominio, essendo organismo preposto alla gestione dei beni di proprietà comune, non sarebbe per ciò solo tenuto alla custodia e cura di beni altrui (nella riscontrata proprietà della Euro Immobiliare degli spazi destinati a passaggio, sovrastanti i locali del S.) pur se asserviti a spazi condominiali; c – che le deduzioni a corredo del lamentato vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 partono dal negato presupposto della ricomprensione degli spazi a copertura dei locali del S. nel novero delle "cose comuni", circostanza questa esclusa dalla Corte e non censurata, in punto di fatto, nel ricorso.

3 – Del pari inammissibile si appalesa il ricorso allorquando viene dedotto il vizio di motivazione, dal momento che l’oggetto della insufficiente e contraddittoria argomentazione della sentenza di appello viene – del tutto genericamente e senza alcun apporto argomentativo – identificato nella mancata valutazione delle consulenze tecniche in merito alla causa delle infiltrazioni che però non costituiva il fatto controverso e decisivo per il giudizio.

4 – Le spese seguono la soccombenza del S. nei confronti del Condominio e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del Condominio, liquidandole in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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