Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 06-06-2013, n. 24829

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1 Con ordinanza del 17 novembre 2011 il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata quale Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza dell’1.4.2008, avanzata da C.P. e L.V. (soggetti imputati per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71 e 72).

1.2 Osservava quel giudice che l’estratto contumaciale della sentenza suddetta – secondo la versione dei due imputati asseritamente non notificato presso il domicilio eletto – risultava in realtà notificato regolarmente in data 14 maggio 2008 al difensore dei due imputati ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, rilevando ulteriormente che il difensore non aveva provveduto, prima di tale notifica, a dichiarare di rifiutare la notificazione di atti diretti ai propri assistiti.

1.3 Per la cassazione della suddetta sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo del loro difensore deducendo violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 157 c.p.p., comma 8 bis e art. 161 cod. proc. pen.. Rileva la difesa che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il difensore, sin dall’atto di nomina, ed ancor prima dell’emissione del provvedimento di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., aveva depositato nomina con procura speciale dichiarando in quella circostanza di non accettare notifiche di atti diretti ai propri assistiti. Inoltre la difesa rileva che gli imputati avevano dichiarato ed eletto il domicilio presso il quale avrebbero dovuto essere inviate le notificazioni relative al procedimento penale a loro carico di guisa che, in presenza di tali due condizioni, ritenute irrilevanti da parte del Giudice, il provvedimento impugnato doveva considerarsi nullo.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Va osservato che le SS.UU. di questa Corte, risolvendo il contrasto sorto in ordine alla prevalenza, o meno, della procedura di notifica ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis rispetto alla notifica da eseguirsi ai sensi dell’art. 161 c.p.p. nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, hanno affermato la nullità della notificazione eseguita a norma dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis presso il difensore di fiducia, nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Si versa, in evenienze del genere, in una ipotesi di nullità a regime intermedio da ritenersi sanata quando risulti provato che la notifica ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, e, in ogni caso, priva di effetti se non tempestivamente dedotta in quanto assoggettata al regime delle sanatorie generali di cui all’art. 183, oltre che alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 ed ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. pen. (Cass. S.U. 27.3.2008 n. 19602, Micciullo, Rv. 239396).

2. Tanto precisato in linea di diritto ed esaminando gli atti del procedimento, consumabili stante la natura del vizio denunciato (error in procedendo), osserva il Collegio che gli imputati avevano regolarmente eletto domicilio per le notifiche, non mancando poi di rilevare che il difensore nominato, a sua volta, in seno all’atto di nomina aveva comunque dichiarato di non accettare eventuali notificazioni ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis.

2.1 Ora, prevalendo rispetto a tale particolare forma di notifica, quella da eseguirsi presso il domicilio eletto e non risultando dagli atti che la relativa nullità – tempestivamente eccepita – sia stata sanata per effetto dell’avvenuta conoscenza dell’atto notificato da parte degli interessati, l’ordinanza impugnata deve ritenersi affetta dalla nullità dedotta con il ricorso.

3. L’ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013
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