Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 06-06-2013, n. 24828

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1 Con ordinanza del 18 maggio 2012 il Tribunale di Roma – Sezione Riesame – confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di latina nei riguardi di C.C., indagato per il reato di illecita detenzione ed acquisto di sostanza stupefacente per finalità di spaccio.

1.2 Osservava il Tribunale, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che essi derivavano con certezza dagli esiti degli ascolti delle conversazioni intercettate denotanti l’attività, in via continuativa, di spacciatore svolta dal C. ed i contatti intercorsi con numerosi tossicodipendenti che a lui si rivolgevano per gli eventuali acquisti: tanto rilevava il Tribunale con riferimento ai reati di cui ai capi "Q" ed "R" della imputazione provvisoria, aggiungendo che anche il tipo di linguaggio adoperato nelle conversazioni di cui sopra costituiva una ulteriore conferma dell’illecita attività di spaccio svolta dall’indagato. Quanto alla adeguatezza della misura ed alle esigenze cautelari il Tribunale, riprendendo quanto affermato dal GIP in sede di emissione della misura custodiale, oltre a ribadire la proporzionalità della misura desunta dalla pluralità dei reati e dalla personalità dell’indagato, confermava la sussistenza delle esigenze in relazione al ritenuto inserimento del C. in un più ampio circuito criminale dedito allo smercio di stupefacenti, escludendo che una diversa misura potesse garantire la tutela della collettività.

1.3 Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre C. C. a mezzo del proprio difensore sulla base dei seguenti motivi. A) violazione di legge sotto il profilo della omessa motivazione, sulla contraddittorietà e/o illogicità manifesta in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia con riguardo al reato sub "Q" che al reato sub "R"; B) violazione di legge per analogo vizio motivazionale in punto di valutazione della adeguatezza della misura e delle esigenze cautelari.

1.4 Per quanto attiene al primo motivo la difesa – con riferimento al reato sub "Q" – rileva che la decisione impugnata si basa esclusivamente sui contenuti di alcune intercettazioni (delle quali riassume i passi principali rilevanti), senza che dalle dette conversazioni emergano elementi tali da giustificare la ritenuta gravità indiziaria, anche perchè non dato comprendere quale fosse il genere di sostanza stupefacente oggetto di possibile smercio e soprattutto la attribuibilità di tale attività al C., non mancando poi di evidenziare come l’assenza di riscontri i in ordine al luogo in cui la droga veniva occultata contribuiva a rendere ancor più evanescente il già debole quadro indiziario. Con riferimento alla ipotesi delittuosa contestata nel capo "R", la difesa lamenta che nessuna idonea motivazione avrebbe fornito il Tribunale nè in ordine alla attribuibilità dell’uso delle utenze intercettate al C., nè sulla identità dell’interlocutore. Rileva che il Tribunale nulla ha motivato con riguardo all’ipotizzato reato di acquisto di sostanze stupefacenti, sicchè il compendio indiziario non è caratterizzato da quella gravità necessaria a giustificare la misura cautelare tanto più che lo stesso GIP aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza con riguardo ad altra condotta contestata al C. al capo "S". Rileva, ancora la difesa la inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto effettuate su utenze appartenenti a soggetti diversi dal C. i quali, colloquiando con quest’ultimo, gli si rivolgevano con argomenti de relato; da qui la denunciata violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., ancora una volta sottolineando l’assenza di riscontri atti a confermare la tesi accusatoria.

1.5 Per quanto attiene alle esigenze cautelari, oggetto del secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta che la motivazione data dal Tribunale è sicuramente inadeguata anche in relazione al tempo intercorso tra l’epoca di commissione dei fatti e la data di esecuzione della misura cautelare, avendo quindi il Tribunale omesso di motivare sulle specifiche esigenze in termini di attualità e concretezza, ivi comprese quelle legate al pericolo di inquinamento delle fonti di prova. E analoga inadeguatezza il ricorrente rileva con riferimento alla motivazione resa circa i criteri di scelta della misura, trattandosi di motivazione sostanzialmente apparente e basata su clausole di stile.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini e limiti che seguono.

2. Va anzitutto rilevato – con riferimento al tema della gravità indiziaria in materia di misure cautelari personali ed al relativo sindacato di legittimità – che spetta alla Corte Suprema il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. 4 3.5.2007 n. 22500, Terranova, Rv. 237012). Ciò premesso, deve darsi conto di due diversi orientamenti in materia di metodo di valutazione del compendio indiziario: secondo un primo indirizzo, è sufficiente il solo requisito della gravità indiziaria, in quanto l’art. 273 c.p.p., comma 1 bis richiama espressamente l’art. 192, commi 3 e 4 ma non il comma 2 che prescrive la valutazione della precisione della concordanza accanto al requisito della gravità (in termini Cass. Sez. 4 6.7.2007 n. 37878, Cuccaro e altri, Rv. 237475; Cass. Sez. 5 5.6.2012 n. 36079, Fracassi e altri, Rv. 253511).

3. Secondo un secondo, e più rigoroso, orientamento (che questo Collegio condivide), nella ipotesi di ricorrenza di prove indirette, è necessario utilizzare anche il criterio della pluralità, precisione e concordanza degli indizi enunciato dall’art. 192 c.p.p., comma 2, ancorchè non espressamente richiamato dall’art. 273 c.p.p., con la conseguenza che la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento. In realtà la valutazione della probabilità di colpevolezza necessaria per esercitare il potere cautelare deve essere ispirata a canoni di prudenza (Cass. Sez. 4 21.6.2012 n. 40061. P.M. in proc. Trltella, Rv. 253723).

3.1 Tanto precisato, nel caso in esame il Tribunale ha valutato in modo esauriente tutti gli indizi a carico costituiti, in prevalenza, da intercettazioni che il Tribunale ha indicato come direttamente, o indirettamente, riconducibili a C.C. individuato ed indicato come punto di riferimento per i tanti acquirenti che lo contattavano periodicamente alla ricerca della droga. Inoltre il Tribunale ha analizzato i contenuti delle telefonate ed il linguaggio adoperato, giudicandoli pienamente compatibili con la commercializzazione, da parte del C., dello stupefacente, riportando passi significativi delle varie conversazioni che vedevano il C. direttamente impegnato sul fronte delle forniture di stupefacente e delle ordinazioni. Non si tratta, quindi, di interpretazioni superficiali o approssimative da parte del Tribunale, come sostenuto dalla difesa del ricorrente, ma di analisi, accurata e rigorosa, di indizi di natura eterogenea che ha correttamente indotto la Corte ad affermare come il ruolo del C. si inserisse nell’ambito di un attrezzato ed organizzato ambiente di spacciatori ed acquirenti di droga. Conseguentemente il motivo di ricorso afferente alla ritenuta gravità indiziaria va rigettato, perchè non fondato.

4. Di contro appare insufficiente, anche in relazione all’epoca risalente dei fatti contestati ed alla situazione di incensuratezza dell’imputato oltre che della sua giovanissima età (poco più che diciannovenne al momento dei fatti) segnalate dal Tribunale, la motivazione offerta in punto di valutazione delle esigenze cautelari le quali, oltre che riferibili alle modalità del fatto, debbono tenere conto del criterio della attualità e della adeguatezza della misura in relazione alle esigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. da salvaguardare. L’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata in ordine all’inserimento del C. in ambienti dediti all’attività di spaccio in forma diffusa e ai contatti con altri soggetti il cui ruolo non risulta compiutamente indicato, contrapposta alla giovane età ed allo stato di incensuratezza dell’indagato, abbisognava (ed abbisogna) di una più puntuale motivazione che valuti comparativamente – tenuto conto della personalità dell’indagato, dell’epoca dei fatti e del lasso di tempo intercorso rispetto alla adozione della misura cautelare restrittiva – le esigenze cautelari da salvaguardare con la effettiva idoneità di tale misura come unica idonea alla tutela della collettività.

5. In questi termini si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale il quale dovrà operare un nuovo giudizio limitatamente alle esigenze cautelari ed alla correlata idoneità ed adeguatezza della misura alla luce dei criteri enunciati da questa Corte.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Latina. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *