Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 06-06-2013, n. 24826

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1 Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14 marzo 2012 il GIP del Tribunale di Lamezia Terme applicava nei confronti di C. C. – imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis e art. 80, comma 2 (acquisto ed illecita detenzione per fini di spaccio di sostanza stupefacente di cocaina per un peso complessivo di circa 3 Kg.) – la pena, concordata tra le parti, di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, oltre le pene accessorie di legge, sostituendo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

1.2 Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza l’imputato personalmente, denunciando, con unico motivo, violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale, avendo il GIP superato i limiti massimi edittali di pena, fissati dall’art. 444 c.p.p., comma 1 come modificato dalla L. n. 134 del 2003 in anni cinque soli o congiunti a pena pecuniaria, applicando una pena superiore di mesi quattro al detto limite. Da qui la denuncia illegalità della pena, insuscettibile di essere – a seguito di annullamento in sede di legittimità -successivamente rideterminata dal GIP onde ricondurla entro i limiti legali.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Premesso – come ricordato dal ricorrente e come sottolineato dal P.G. requirente – che l’art. 444 cod. proc. pen., nella sua nuova formulazione conseguente alle modifiche apportate dalla L. n. 134 del 2003 sul cd. "patteggiamento allargato", prevede che le parti possono richiedere l’applicazione "di una pena detentiva quanto questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino ad un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria", è evidente come nel caso in esame il GIP abbia superato i limiti di legge imposti dall’art. 444 cod. proc. pen., applicando una pena detentiva superiore rispetto al massimo consentito.

2.1 Nè appare possibile un intervento rettificativo ex art. 619 c.p.p. da parte di questa Corte, tenuto conto che l’accordo processuale formatosi tra le parti prevedeva una determinata entità della pena che, se oggetto di una eventuale variazione dovuta anche ad errore non materiale, dovrà essere risottoposta alla valutazione concordata tra le due parti originane (Cass. Sez. 5^ 25.10.2005 n. 46790, P.G. in proc. Infantini, Rv. 233033).

2.2 Coerentemente a tale soluzione, ritiene questa Corte di accedere all’orientamento assolutamente maggioritario, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo il quale l’illegalità della pena comporta l’esclusione della validità dell’accordo siglato fra le parti del processo e ratificato dal giudice. L’annullamento, peraltro, deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno, o meno, rinegoziare l’accordo su altre basi e nel caso contrario – se es., con riguardo al caso in esame, l’imputato non ritenesse di patteggiare data la maggiore entità della pena detentiva – il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario o abbreviato (come subordinatamente richiesto dal ricorrente). Si tratta di una conclusione che oltre a rispettare la volontà negoziale delle parti, (conforme Cass. Sez. 5, 22.9.2006 n. 1411, P.G. in proc. Braidich e altro, Rv. 236033; nello stesso senso, Cass. Sez. 1A 7.4.2010 n. 16766, P.G. in proc. Ndiaye, Rv. 246930) appare preferibile rispetto al minoritario di questa stessa Corte che opta invece per l’annullamento con rinvio (in termini Cass. Sez. 3, 14.6.2007, n. 34302, P.G. in proc. Catuogno, Rv. 237124).

3. In applicazione di regole non osservate dal Giudice per le indagini preliminari la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Lamezia Terme per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013

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