Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 204

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il giudizio trae origine dall’impugnazione del provvedimento n. 2150 del 25.3.2001 con cui il CO.RE.CO ha annullato la delibera n. 83/1991 con la quale la USL LT 4 aveva disposto l’inquadramento dei dipendenti in epigrafe specificati, ex d.P.R. n. 270/1987, nel VII livello retributivo, posizione funzionale di operatore professionale, con decorrenza 1/1/1986;

Ritenuto che la sentenza appellata, di reiezione del ricorso di prime cure, sfugge alle censure mosse in sede di appello;

Ritenuto che non risulta suffragato da idoneo sostegno probatorio l’assunto, posto a fondamento del primo motivo di appello, secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe stato redatto, con la relativa motivazione, in epoca successiva alla seduta dell’organo collegiale;

Rilevato, in particolare, che, come correttamente rimarcato dal Primo Giudice, non sussiste la lamentata diversità tra il testo del dispositivo anticipatamente fatto conoscere alla USL deliberante con fonogramma e il tenore del provvedimento integrale, posto che la locuzione "annulla" contenuta in quest’ultimo, non accompagnata da alcuna indicazione volta a limitare la portata dell’effetto caducante sortito dall’atto tutorio, equivale alla locuzione "annullamento totale" asseritamente recata dal fonogramma di che trattasi;

Ritenuto, quanto al merito, che non merita favorevole considerazione la pretesa azionata dalle parti appellanti, nella qualità di terapisti della riabilitazione, ad ottenere l’attribuzione del VII livello retributivo spettante al personale avente titolo all’inquadramento nel VI livello retributivo ex art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 348/1983,

Ritenuto, infatti, che in senso contrario alla rivendicazione azionata dalle parti appellanti milita il consolidato e condivisibile orientamento ermeneutico alla stregua del quale l’inquadramento nel settimo livello retributivo dei dipendenti del ruolo sanitario spetta esclusivamente ai dipendenti che, in applicazione del precedente art. 57 comma 1, d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, essendo già di ruolo alla data dell1/1/1983, erano stati inquadrati nel sesto livello con la qualifica di operatori professionali di prima categoria (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 19 luglio 2005, n. 3822; 2 ottobre 2008, n. 4763);

Ritenuto, pertanto, che l’inquadramento retributivo rivendicato è stato correttamente negato ai ricorrenti essendo pacifico in atti che gli stessi, alla data dell’1/1/1083, non erano in servizio di ruolo ma erano legati alla USL da rapporti di carattere convenzionale per essere poi inquadrati in ruolo per effetto della normativa di sanatoria di cui all’art. 3 della legge n. 207/1985,

Ritenuto, in definitiva, che l’appello non merita accoglimento mentre la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate esime il Collegio dalla statuizione sulle spese;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l’appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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