Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2012, n. 12490 Prescrizione Sospensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1999 T.B., premesso che in data (OMISSIS) era morto intestato il padre T. C. e che gli altri eredi, la madre To.Ca. e la sorella Tu.Lu., avevano rifiutato di procedere alla divisione dei beni ereditari, consistenti in beni sia mobili che immobili, convenne dinanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Licata, gli altri eredi, chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto alla eredità e che fosse ordinato alle controparti il rendiconto della gestione e dei frutti percepiti.

Le convenute si opposero alla domanda eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del diritto dell’attore di accettare l’eredità.

Il giudice di primo grado respinse la domanda e la relativa decisione, impugnata dall’attore, fu confermata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza n. 16 del 18 gennaio 2006.

A sostegno della propria decisione il giudice di appello confermò la statuizione del primo giudice che aveva dichiarato prescritto, per decorso del termine decennale, il diritto dell’istante di accettare l’eredita, affermando che egli non aveva dimostrato di avere posto in essere, entro il decennio successivo alla data di apertura della successione, atti di accettazione, anche tacita, della stessa;

aggiunse che, al fine della decorrenza del termine prescrizionale, era irrilevante la circostanza che, al tempo dell’apertura della successione, l’attore fosse minore di età, per essere egli divenuto maggiorenne soltanto in data 11 settembre 1980, non operando a carico del minore, nel caso in cui sia provvisto di un rappresentante legale, alcuna causa di sospensione della prescrizione del relativo diritto; precisò, infine, che non poteva equivalere ad accettazione il fatto che egli si fosse trovato nel possesso di alcuni beni ereditari ovvero fosse stato indicato nella denunzia di successione a suo tempo presentata dagli eredi.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 14 aprile 2006, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 13 giugno 2006 e notificato a mezzo posta il giorno successivo, ricorre T. B., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria.

Resistono con controricorso To.Ca. e Tu.Lu..
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 480 cod. civ. in relazione agli artt. 2, 320, 471, 489, 2935, 2941, 2942 e 2946 c.c., censura la sentenza impugnata per avere escluso l’operatività in favore del minore chiamato all’eredità della previsione normativa che esclude il decorso della prescrizione nei confronti di chi non sia in grado di esercitare il relativo diritto. Sostiene al riguardo il ricorrente che l’interpretazione accolta dalla Corte di merito appare gravemente pregiudizievole nei confronti del minore, il cui diritto all’eredità rimarrebbe irrimediabilmente pregiudicato dall’inerzia del proprio rappresentante legale.

Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. parte ricorrente richiama, a sostegno del motivo, la sopravvenuta pronuncia di questa Corte n. 2211 del 2007, laddove ha affermato che l’applicabilità della disposizione che prevede la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non emancipati e degli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità (art. 2942 c.c., n. 1) anche all’ipotesi in cui il minore non emancipato o l’interdetto siano provvisti di un rappresentante legale, ma questi si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato. Il motivo è fondato.

La Corte ritiene di dover dare continuità all’orientamento già espresso con la decisione n. 2211 del 2007, che ha esteso l’applicabilità dell’ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2942, c.c., n. 1, (relativa ai minori non emancipati e agli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità) anche al caso in cui il minore non emancipato o l’interdetto siano provvisti di un rappresentante legale, ma questo si trovi in conflitto di interessi con il proprio rappresentato. Tale situazione si presenta pienamente equiparabile a quella espressamente prevista dalla disposizione di legge sopra richiamata, una volta considerato che, in entrambi i casi, sussiste un difetto di tutela del rappresentato, rispetto al quale la circostanza che il legale rappresentante vi sia appare del tutto irrilevante, perchè si tratta di un legale rappresentante che, per la situazione in cui si trova, non può adeguatamente tutelare il rappresentato, essendo portatore di un interesse in conflitto. Ne deriva la necessità di una interpretazione della norma in materia di prescrizione costituzionalmente orientata al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra il minore non emancipato o l’interdetto privo di legale rappresentante ed il minore e l’interdetto il cui legale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, ponendosi una diversa conclusione in contrasto con il principio stabilito dall’art. 3 Cost..

Nel caso di specie, risulta del tutto pacifico dagli atti di causa che, al momento dell’apertura della successione del padre, avvenuta nel 1975, l’attuale ricorrente era minore e che il suo legale rappresentante era la madre, la quale tuttavia si trovava in conflitto di interessi con il figlio, atteso che un’eventuale esclusione dall’eredità di quest’ultimo avrebbe accresciuto la sua quota ereditaria. Situazione questa che, merita aggiungere, appare essersi evidenziata in modo manifesto, ora per allora, nel presente giudizio, in cui la madre convenuta si è opposta alla domanda del ricorrente di riconoscimento della sua qualità di erede del padre opponendogli la prescrizione del suo diritto ad accettare l’eredità, vale a dire il mancato compimento di un atto che, in qualità di rappresentante del minore, ella stessa avrebbe dovuto porre in essere.

La sentenza della Corte di merito non ha tenuto conto, nel decidere sull’eccezione di prescrizione, della dedotta situazione e merita pertanto di essere cassata sul punto.

Gli altri due motivi di ricorso, che denunziano violazioni delle disposizioni dettate in materia di accettazione dell’eredità e di prescrizione e vizi di motivazione, si dichiarano assorbiti.

La causa è rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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