Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2012, n. 12482 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el ricorso.
Svolgimento del processo

La srl Picar 2000 ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parte riformando la decisione del Tribunale di Roma, aveva ritenuto sussistente una responsabilità concorrente, pur se non paritaria, tra essa esponente ed il Condominio sito in (OMISSIS) in ordine alla difettosa esecuzione di lavori di rifacimento della facciata condominiale, appaltati alla stessa dall’ente di gestione, in particolare deducendo la contraddittorietà della motivazione; il Condominio non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1 – Con unico motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur assumendo la condivisibilità della consulenza tecnica – che aveva accertato l’esecuzione a regola d’arte delle opere oggetto di appalto ed aveva rilevato che il difettoso risultato finale era dovuto a cause preesistenti (infiltrazioni di acqua in vari punti della facciata) ed a non felici scelte progettuali – aveva però contraddittoriamente ritenuto che di ciò dovesse rispondere nella misura del 55% essa appaltatrice, non considerando dunque che l’esponente era mera esecutrice materiale (c.d. nudus minister) di disposizioni del direttore dei lavori – progettista e che solo quest’ultimo avrebbe potuto prevedere l’insorgenza di altre situazioni di rischio.

2 – Il dedotto vizio logico nel ragionamento del giudico del merito non e sussistente. Per la ricorrenza della lamentata aporia logica sarebbe stato necessario rinvenire, nelle argomentazioni poste a base della decisione, una insanabile cesura tra le premesse del ragionamento giudiziale e le conclusioni alle quali era pervenuta la Corte distrettuale: nella fattispecie invece il giudico dell’appello ha interpretato i dati di causa ed ha dato ai medesimi una coerente sistemazione logica nell’ambito del proprio ragionamento: invero la Corte del merito ha messo in evidenza che la ritenuta – e prevalente – corresponsabilità della società appaltatrice risiedeva nella non oculata scelta dei materiali e nell’esecuzione di lavorazioni non idonee per il tipo di costruzione, ritenendo per converso addebitabile all’ente di gestione il non aver messo in evidenza uno stato dei luoghi preesistente – e non agevolmente percepibile dall’appaltatore – rappresentato da difetti progettuali che avevano in passato determinato infiltrazioni d’acqua.

3- Da alcun punto della sentenza poi emerge il fatto che la società esecutrice delle opere fosse completamente assoggettata alle direttive del direttore dei lavori – ponendosi, secondo l’assunto, quale nudus minister delle disposizioni di costui.

3/a – Ne consegue che deve darsi risposta positiva – in conformità ad un consolidato indirizzo di questa Corte (ex plurimis sentenze 5.5.2003, n. 6754; 30.5.2003, n. 8813), alla questione , se l’appaltatore, il quale nella realizzazione dell’opera si è attenuto alle previsioni del progetto, sia o meno responsabile per i vizi che presenti l’opera medesima: invero, come esattamente osservato da Cass. sez 3, n. 7915/2005, "…sebbene l’obbligazione dell’appaltatore sia di risultato, la responsabilità del medesimo non è (Aggettiva, dovendosi il suo inadempimento valutare alla stregua della diligenza e del grado di perizia necessari nel caso concreto, anche se in base al criterio più restrittivo e specifico della diligenza qualificata ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2;

nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto dell’opera e fornito indicazioni sulla sua realizzazione, l’appaltatore deve segnalarne al committente le carenze e gli errori, essendo egli tenuto ad eseguire il progetto a regola d’arte e controllare, con la dovuta diligenza e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza del progetto e delle indicazioni fornitegli; se non li abbia segnalati, è responsabile dei vizi dell’opera, ancorchè abbia dato fedele esecuzione al progetto ed alle indicazioni; in una sola ipotesi va esente da responsabilità e, cioè, se il committente, reso edotto delle carenze e degli errori, gli abbia chiesto di dare egualmente esecuzione al progetto o abbia ribadito le indicazioni, riducendosi in tale ipotesi l’appaltatore al rango di nudm minister".

3/b – Il ricorso va dunque rigettato , senza addebito di spese, non avendo svolto difese il Condominio.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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