Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 21-05-2013, n. 21852

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di Appello di Bari rigettava la richiesta di liquidazione dell’onorario avanzata dall’avv. R. T. quale difensore di fiducia di D.P. M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del proc. n. 2421/06 R.G. C. App., ritenendo che i precedenti penali dell’imputato fossero indicativi del fatto che lo stesso aveva tratto da attività delinquenziali redditi ipotizzabili di rilevante entità, tali da far ritenere che non versasse nelle condizioni richieste per l’ammissione al beneficio, che pertanto contestualmente revocava.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il D.P. con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 112 e vizio motivazionale, per aver la Corte di Appello escluso le condizioni di non abbienza senza assicurare il contraddittorio sul punto. Nel merito, non ricorre alcun elemento che giustifichi la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio.
Peraltro il Collegio distrettuale parla di redditi "ipotizzabili", facendo così un’affermazione manifestamente illogica e violativa dell’art. 112 D.P.R. cit.

Motivi della decisione

3. Come è stato ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sent. n. 36168 del 14.7.2004, Pangallo, rv. 228667), il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile, anche nell’ipotesi di sua adozione di ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99 del citato testo normativo. L’art. 112, comma 1, lett. d) è stato, successivamente a quella sentenza, modificato dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 9-bis, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, che indica ora la duplice ipotesi della revoca di ufficio o su richiesta dell’ufficio finanziario. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 113, a seguito delle modifiche pure per esso introdotte dalla L. n. 168 del 1985, art. 9-bis, prevede ora il ricorso per cassazione "contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d)", e fa, quindi, riferimento, alla sola ipotesi della revoca su richiesta dell’ufficio finanziario, non anche a quella della revoca di ufficio.
Ne consegue che avverso il provvedimento di revoca di ufficio della ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve proporsi opposizione con ricorso al presidente dell’ufficio che lo ha emesso (cfr. anche Cass. Sez. 4, n. 6420 del 21/12/2011, Giuffrida, Rv.
251938).
4. Il ricorso per cassazione va, dunque, qualificato come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 e gli atti vanno trasmessi al Presidente della Corte di Appello di Bari per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

qualificato il ricorso per cassazione come ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Presidente della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2013

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