Cassazione, 21 dicembre 2009, n. 26919 Cartelle esattoriali per sanzioni stradali, tocca al giudice la chiamata in causa dell’ente creditore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Bari con sentenza del 31 ottobre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da G. D. M. avverso Sesit Puglia spa – ora E.TR Esazione Tributi spa – per l’annullamento della cartella di pagamento n. 01420000093126355000, nonché degli atti di iscrizione a ruolo e dei verbali di contestazione e ordinanza ingiunzione relativi a violazione del CdS.

E.TR Esazione Tributi spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 dicembre 2006, al quale il D. M. ha resistito con controricorso. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo la sentenza soggetta ad appello, perché relativa a giudizio in tema di opposizione all’esecuzione. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Giova preliminarmente stabilire se il ricorso per cassazione sia ammissibile. A tal fine occorre ricordare che: “L’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice “a quo” abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia inteso compiere con riferimento ad essa, una affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice “a quo”, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice “ad quem”, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione. (Cass. 111012/07).

Nel caso di specie appare chiaro che l’opposizione è stata qualificata come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 e 23 l. 689/81. Lo si desume in primo luogo dal fatto che il primo motivo di opposizione elencato in sentenza è costituito dalla mancata notifica del verbale di accertamento, cioè del provvedimento sanzionatorio a seguito del quale si è poi avviata la sequenza di atti esecutivi (cartella e atto iscrizione a ruolo) pure considerati in sede di atto introduttivo. In secondo luogo è agevole rilevare come sia stato più volte richiamato in sentenza il disposto dell’art. 22 legge 689/81. In terzo luogo il giudice di pace concentra la decisione, tra l’altro, sulla deduzione del ricorrente di “non avere precedentemente ottenuto la notifica delle ordinanze e degli avvisi di accertamento” e sulla fondatezza di tale rilievo, perché “l’opponente ha evidenziato che l’avviso di ricevimento risulta sottoscritto da persona rimasta sconosciuta”. Con ogni evidenza quindi il giudice di pace ha in primo luogo – come era doveroso – dato ingresso all’opposizione a sanzione amministrativa giacché in mancanza di contestazione della violazione (primo elemento da verificare, come è stato fatto), l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione “recuperatoria” del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, (Cass. 3647/07). In tal caso le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte avverso la cartella esattoriale, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell’art. 22 bis della legge n. 689 del 1981 (Cass. 12698/07) e vanno trattate con il rito previsto dalla legge 689/81 (Cass. 17312/07), cui si applica la sospensione feriale dei termini.

Il ricorso per cassazione è conseguentemente ammissibile e tempestivo.

Il primo complesso motivo, che denuncia nullità della sentenza sotto più profili, risulta fondato con riguardo all’eccepita mancata integrazione del contraddittorio con i due creditori per conto dei quali SESIT stava procedendo alla esazione. Trattasi di profilo preliminare, che assorbe gli altri.

Si legge in sentenza che la società concessionaria aveva chiesto l’estensione del contraddittorio alla Azienda dei Trasporti di Rimini, ma che secondo il giudice di pace gli enti creditori erano due, dovendosi aggiungere anche il Comune di Bari. Fondatamente la ricorrente denuncia (pag. 7) l’omessa pronuncia sul punto e impone alla Corte di rilevare la violazione del contraddittorio perpetrata con la mancata chiamata in causa dei creditori procedenti. Va infatti affermato che in tema di opposizione recuperatoria – cioè che rimette in discussione la sussistenza della violazione – a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie relative ad infrazioni in materia di circolazione stradale, il Comune, quale soggetto irrogatore della sanzione (che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento della sanzione stessa) è legittimato passivo nei confronti dell’opposizione e litisconsorte necessario dell’esattore. (cfr utilmente Cass. 21398/04; 24154/07).

Il giudice di pace, che avrebbe dovuto disporre d’ufficio la chiamata in causa degli enti creditori, ha quindi errato nel non accogliere neanche la specifica istanza di parte.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, restando assorbite le altre censure.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Bari per lo svolgimento del giudizio di opposizione previa integrazione del contraddittorio e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice di pace di Bari, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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