Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 20-05-2013, n. 21604 Circolazione stradale colpa, Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.A. veniva giudicato dal Tribunale di Bari colpevole del reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2, per aver cagionato la morte di V.M. per colpa consistita in negligenza, imprudenza e violazione dell’art. 141 C.d.S., poichè alla guida della propria autovettura, percorrendo una strada statale con velocità compresa tra i cento ed i centoventi chilometri orari, superiore a quella imposta nel tratto in considerazione di sessanta chilometri orari e a quella imposta dalle concomitanti condizioni metereologiche, nel mentre eseguiva una manovra di sorpasso perdeva il controllo del proprio veicolo e andava a collidere con quello proveniente dall’opposta direzione condotto dal V.. Il fatto risulta commesso il (OMISSIS).

La Corte di Appello di Bari confermava la menzionata sentenza.

Secondo i giudici di merito il B. con la propria condotta aveva cagionato il sinistro ed andava respinta la tesi difensiva per la quale il fatto era stato determinato da forza maggiore o da caso fortuito.

La Corte distrettuale riteneva che non può trovare spazio l’ipotesi di caso fortuito laddove, come nel caso che occupa, sia ravvisabile un pur lieve profilo di colpa in capo all’imputato. Nella specie, il B. non aveva mantenuto una velocità rispettosa del limite imposto nel tratto di strada teatro del fatto e neppure quella resa necessaria dall’essere in corso un violento temporale, sicchè non era imprevedibile ed inevitabile che sulla strada potessero rinvenirsi insidie determinate dalla grande quantità di pioggia caduta.

Quanto all’avvenuto superamento dei limiti di velocità, contestato dall’appellante, la Corte distrettuale riteneva che mentre la quantificazione giudiziale della velocità mantenuta dall’autoveicolo del B. poggiava sulle conclusioni del consulente del P.M., quella prospettata dalla difesa faceva perno su dichiarazioni testimoniali non egualmente attendibili perchè fondate sul confronto visivo tra il movimento del proprio mezzo e quello del B..

Dovendosi peraltro tener conto del fatto che, secondo l’esperto, era trascurabile l’incremento di velocità determinato dalla perdita di aderenza in conseguenza dell’effetto denominato acqua planning. La Corte territoriale respingeva altresì il secondo motivo di gravame, con il quale si chiedeva la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, rilevando come per il reato oggetto del processo il termine massimo di prescrizione cadesse oltre la data della pronuncia della sentenza di secondo grado.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il B. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Paolo Sisto.

3.1. Con un primo motivo deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, laddove ha attribuito aprioristica attendibilità alle conclusioni del consulente tecnico del P.M. a fronte delle dichiarazioni rese da testimoni oculari.

La quantificazione della velocità operata dal c.t. è priva di indicazioni in ordine agli elementi dai quali si desume che essa fu di 100-120 km/h e si ricostruisce la dinamica del sinistro. Peraltro, se la velocità fosse stata quella indicata dal c.t. le conseguenze dell’impatto sarebbero state disastrose anche per l’imputato.

La violenza del temporale e la velocità del veicolo del B., come indicata dai testi, dimostra la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 45 c.p..

3.2. Con un secondo motivo si rileva che la prescrizione del reato è maturata con lo spirare del (OMISSIS), pur considerando le sospensioni del termine prescrizionale indicate dal primo giudice.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

4.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che la motivazione resa dalla Corte di Appello in merito alla responsabilità dell’imputato risulta non manifestamente illogica, avendo essa fondato il giudizio di maggiore attendibilità della ricostruzione del sinistro derivante dall’accertamento tecnico di parte, rispetto all’enunciato testimoniale che offre indicazioni sulla velocità mantenuta dal B., sulla ragionevole valutazione di minore affidabilità nel caso concreto della percezione soggettiva del dichiarante, quanto meno per l’incidenza del moto del veicolo sul quale viaggiava il teste.

4.2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, ancorchè individui in modo erroneo il giorno di maturazione della prescrizione del reato.

Occorre prendere le mosse, come ovvio, dal tempo del commesso reato, indicato nella contestazione convalidata dall’accertamento processuale nel (OMISSIS). A quel tempo, il reato previsto dall’art. 589 c.p. contemplava un massimo edittale pari a cinque anni di reclusione. Nel caso che occupa, risultano concesse le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, sicchè la pena massima, da considerare ai fini della prescrizione secondo la previsione dell’art. 157 c.p. previgente alla L. n. 251 del 2005, è inferiore a cinque anni; ne consegue che il termine di prescrizione risulta pari ad anni cinque anni, aumentabile sino ad anni sette e mesi sei.

Siffatto termine massimo risulta più breve rispetto a quello cui si perviene facendo applicazione della più recente disciplina, la quale contempla il raddoppio del citato termine per il caso che si proceda, tra gli altri, per il reato di cui all’art. 589 c.p., comma 2.

Pertanto, tenuto conto delle sospensioni del termine di prescrizione, ammontanti a complessivi duecentoquaranta giorni, il reato risulta estinto per prescrizione al più tardi con il decorso del (OMISSIS). Quindi in un tempo anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

Ha pertanto errato la Corte di Appello nel rigettare il motivo di appello con il quale si invocava la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Si impone quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2013

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