Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2012, n. 12477 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Provincia d’Arezzo con atto notificato il 16.11.2007 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 50/2007 del Tribunale di Arezzo – sez. dist. di San Sepolcro, il quale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla stessa Provincia avverso la pronuncia n. 128/06, emessa dal Giudice di Sansepolcro, compensando le spese di lite. Il GdP era stato adito dalla snc XX di P.M. e figli che, con ricorso L. n. 689 del 1991, ex art. 22 aveva proposto opposizione avverso la sanzione di cui dell’art. 15 C.d.S., comma a) ad essa comminata dalla stessa Provincia di Arezzo, opposizione che era stata poi accolta dallo stesso giudice.
Il tribunale aveva ritenuto inammissibile il gravame in quanto formulato a mezzo citazione anzichè tramite ricorso e lo aveva considerato tardivo in quanto l’iscrizione a ruolo della causa era comunque avvenuta dopo il 30 giorno dalla notifica della sentenza stessa. Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo;
resiste la società che ha proposto ricorso incidentale in punto compensazione delle spese processuali. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi.
Passando all’esame del ricorso principale, con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denunzia la violazione e o errata applicazione dell’art. 12 preleggi, comma 2 degli art. 342 e 359 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23. Sostiene che, in mancanza di una espressa revisione dei legge, l’appello avverso la sentenza di primo grado in tema di sanzioni amministrative si propone con citazione secondo la regola generale espressa dall’art. 342 c.p.c. e non con ricorso, come invece erroneamente sostenuto nella sentenza impugnata.
La doglianza è fondata.
La conforme giurisprudenza di questa Corte, ritiene infatti che il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa – come nella fattispecie – è disciplinato, per gli aspetti non espressamente regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 dalle norme generali poste per il processo civile ordinario, alle quali occorre far riferimento per desumere la disciplina relativa alle impugnazioni. La questione si è posta, in quanto – com’è noto – la L. cit., art. 23, u.c. (che escludeva espressamente l’appello della sentenza pronunciata all’esito del rito ivi previsto) è stato abrogato sic et simpliciter dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26 per cui era sorto il problema se l’appello dovesse essere formulato con ricorso, considerato che il rito seguito in primo grado è appunto introdotto con ricorso (c.d. principio dell’ultrattività del rito), ovvero, nel silenzio della legge, secondo le regole generali del processo ordinano; ne consegue che il procedimento stesso dev’ essere introdotto mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata.
La S.C. si è pronunciata aderendo a tale seconda tesi per cui l’appello deve essere proposto con atto di citazione secondo la previsione generale di cui all’art. 342 c.c. (Cass. n. 5826 del 10/03/2011; Cass. n. 2430 del 20/02/2012).
Ne discende che il ricorso principale dev’essere accolto, con assorbimento di quello incidentale (violazione art. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla pronunciata compensazione delle spese processuali).
La sentenza dev’essere cassata e la causa rinviata anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione del Tribunale d’Arezzo.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Arezzo.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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