Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 188 U. S. L. trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – R.C. ricorreva al T.a.r. Veneto, Venezia, onde ottenere l’accertamento del suo diritto alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto per il periodo di servizio reso preruolo (cfr. Corte cost., sentenza n. 208/1985), liquidata alla data dell’ultimo stipendio percepito all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 152/1968, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, complessivo importo ulteriormente maggiorato di rivalutazione ed interessi.

La provincia di Venezia si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, escludendo ogni propria posizione debitoria al riguardo.

B) – I primi giudici accoglievano integralmente il gravame, riconoscendo la citata situazione debitoria in capo all’U.l.s.s. (citata in giudizio ma non costituitavisi), con sentenza n. 480/1998, poi impugnata da quest’ultima per la mancata configurazione della fattispecie come mera ipotesi di successione nel rapporto d’impiego de quo, a seguito dell’intervenuto trasferimento di personale, ferme restando le competenze dell’ente provinciale originariamente vincolato (e mai soppresso) quanto al pagamento delle spettanze retributive ratione temporis, a maggior ragione per l’indennità di fine rapporto (di natura retributiva), esclusa in tal modo ogni possibile successione in universum jus (come erroneamente ritenuto nella gravata pronuncia), non avendo la provincia perduto ogni attribuzione in materia sanitaria ed avendo essa beneficiato delle discusse prestazioni lavorative (v. art. 12, legge n. 833/1978, ed art. 14, comma 1, lett. h), legge n. 142/1990).

La provincia di Venezia si costituiva in giudizio e resisteva all’appello.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione

I) – L’appello è fondato e va accolto, non essendosi trattato di successione a titolo universale ma solo a titolo particolare e non essendo l’U.l.s.s. succeduta alla provincia di Venezia nella totalità dei rapporti attinenti alle trasferite attribuzioni, ma unicamente per quanto attinente a quello d’impiego in esame, le cui corresponsioni retributive non potevano che rimanere a carico di chi avesse fruito delle relative prestazioni di lavoro, tanto più in relazione all’indennità di fine servizio, pacificamente riconosciuta come avente natura di retribuzione differita.

Ne deriva la carenza di legittimazione passiva dell’U.l.s.s. 12 attuale appellante, dato che la provincia di Venezia non aveva affatto perduto ogni residua competenza in materia di gestione del servizio sanitario, in base ad una semplice lettura della normativa sopra richiamata nella narrativa in fatto.

II) – In tale prospettiva, l’istituzione delle U.l.s.s. con la legge n. 833/1978 (c.d. legge "Mariotti") aveva concentrato le competenze operative in materia di assistenza sanitaria e di igiene in capo ad un solo apparato, onde evitare la pregressa frammentazione di enti erogatori dei relativi servizi, mediante la soppressione di alcuni di essi (ma non delle province) ed il trasferimento di funzioni da vari enti locali (tra cui le province), con correlativa irriducibilità dell’insieme allo schema di un unico fenomeno successorio inscindibile, trattandosi esclusivamente di un caso di successione a titolo particolare nel rapporto d’impiego degli addetti al servizio in questione, tanto più alla luce della perdurante sussistenza dell’ente provinciale.

Conclusivamente, l’appello va accolto, con riforma dell’impugnata sentenza e condanna della provincia di Venezia alla corresponsione di quanto spettante a R.C. per capitale ed accessori (rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dal dovuto al saldo effettivo), pertinenti all’indennità di fine rapporto, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio integralmente compensati tra le parti ivi costituite, tenuto anche conto della natura della vertenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata pronuncia, condanna la provincia di Venezia a rifondere a R.C. quanto spettantegli per indennità di fine rapporto, con rivalutazione ed interessi.

Spese ed onorari interamente compensati, tra le parti in causa, per il doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010, con l’intervento dei giudici:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF

Marco Lipari, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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