Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-07-2012, n. 12474 Azioni per il rispetto delle distanze (riduzione in pristino)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 16.12.1997 P.A. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Teramo D.E.B. e P., riassumendo il processo incardinato dinanzi al Pretore di Giulianova, che aveva dichiarato l’incompetenza per valore, deducendo di essere proprietario di un’arca e del sovrastante fabbricato e che i convenuti, proprietari del fondo a confine, avevano edificato un seminterrato sul cui piano di copertura avevano realizzato una terrazza con veduta, il tutto a distanza illegale dal confine, per cui chiedeva la demolizione in parte e l’inibizione della veduta.

I convenuti resistevano e chiamavano in causa il progettista R.A. per essere manlevati.

Il Tribunale respingeva la domanda, decisione confermata dalla Corte di appello di l’Aquila, con sentenza 20/06 che richiamava la decisione del primo Giudice secondo il quale era pacifico che la costruzione era iniziata nell’agosto 1994, periodo in cui il nuovo PRG era stato adottato ma non approvato e, di conseguenza, dovevano essere osservate le norme di salvaguardia.

Il ctu aveva stabilito che il manufatto sporgeva dal piano di campagna meno di 90 cm e distava dal confine cm 160 donde il rispetto sia delle norme tecniche del PRG vigente che del piano in corso di approvazione.

Riteneva la Corte territoriale che la norma di salvaguardia, data per pacifica dalle parti e dal Tribunale, doveva per aversi inesistente e la controversia andava decisa in base al codice civile integrato dalle sole prescrizioni del vecchio PRG e, poichè i motivi di gravame invocavano il nuovo PRG, erano infondati.

Il seminterrato distava dal fabbricato degli appellati m 5,45 e la veduta rispettava la distanza minima di mt. 50 posto che la terrazza terminava a m. 1,60 dal confine.

Ricorre P. con tre motivi e relativi quesiti, resistono i D. E..
Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano vizi di motivazione e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto non applicabili le norme di salvaguardia, non allegate e, dunque, da ritenersi inesistenti, nonostante le risultanze processuali.

Col secondo motivo si deducono omessa pronunzia e violazione degli artt. 99, 100, 112 e 132 c.p.c. per essere stati ritenuti inammissibili i motivi di appello perchè proposti sull’erroneo presupposto dell’applicazione di una normativa del PRG integrativa del codice civile anzicchè di altra esistente agli atti e ritenuta applicabile, applicando solo gli artt. 873 e 905 c.c..

Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 99, 100. 112, 115 e 116 c.p.c. per omessa pronunzia sulle domande ed eccezioni proposte in primo grado ed in appello in ordine all’effettiva distanza del manufatto.

Le censure, che possono esaminarsi congiuntamente, non meritano accoglimento.

La Corte di appello, con la motivazione sopra riportata, pur correggendo in parte la sentenza di primo grado, è pervenuta allo stesso risultato del rigetto della domanda rilevando che le prescrizioni del PRG acquistano efficacia solo con l’approvazione da parte dell’organo di controllo e con la pubblicazione.

Fino a quel momento le nuove edificazioni devono sottostare ai vincoli del codice civile e del piano vigente non rilevando le c.d.

misure di salvaguardia peraltro non allegate mentre i motivi di gravame riguardavano le disposizioni dei nuovo PRG. Ciò premesso, va osservato che si riferiscono in modo incompleto i precedenti della vicenda in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in virtù del quale, dal contesto dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo svolgimento dei motivi, "id est" dalla sola lettura di esso, escluso l’esame di ogni altro documento e della stessa decisione impugnata, deve necessariamente essere desumibile una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e della portata delle critiche mosse alla pronunzia ("ex plurimis Cass. 16 settembre 2004 n. 18648. 29 luglio 2004 n. 14474, 21 luglio 2004 n. 13550. 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n. 9777 etc).

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e le decisioni su ciascuna di esse adottate.

Nella specie, il primo motivo, in astratto condivisibile nell’affermazione circa la mancata allegazione delle norme di salvaguardia, non censura la ratio decidendi della sentenza secondo la quale il gravame riguardava la violazione del nuovo PRG. L’appello, come riportato nella premessa in fatto, riguardava solo l’errore del ctu e con esso del Tribunale nella determinazione dell’altezza, l’errata interpretazione dell’art. 5 della N.T.A. e l’errata interpretazione della L. n. 122 del 1989, art. 9 e, quindi, non era idoneo a superare la motivazione del Tribunale,nè le odierne censure superano le risultanze della ctu in ordine alle distanze come riferite dalla Corte di appello, non dimostrandosi l’erroneità della decisione anche in relazione all’art. 5 della N.T.A. riportato circa una distanza dei seminterrati non inferiore a m. 4.50.

Per gli ulteriori motivi valgono le stesse considerazioni ed, in particolare il terzo, difetta del requisito della autosufficienza nel riferimento a domande ed eccezioni proposte in primo grado ed in appello, non riportate, con la conseguenza che la violazione dell’art. 112 c.p.c. è irritualmente proposta, presupponendo una indicazione analitica e specifica di esse.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3600,00 per onorari e 200,00 per spese vive oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *