Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-07-2012, n. 12467 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

L.T. sia in proprio che nella qualità di tutrice del minore D.D. e D.A., G. D. e D.L. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Compagnia Latina di Assicurazioni s.p.a. e Da.Ca. chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito a seguito di un incidente stradale nel quale erano deceduti D.P., la moglie B.M.P., i loro figli D.M.T. e D’.An., mentre un altro figlio, D. D., aveva riportato lesioni.

La responsabilità del sinistro era da attribuire a tale N., condannato in sede penale a pena detentiva per il reato di omicidio colposo plurimo ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Gli attori asserivano di agire nella qualità di eredi dei deceduti e L.T. anche in qualità di tutrice del minore D. D..

I convenuti, costituitisi in giudizio, non contestavano l’an ma il quantum dei danni.

Si costituiva La Previdente Assicurazioni, cessionaria della Latina Assicurazioni che versava al procuratore degli attori la somma di L. 700.000.000, ricevuti quale acconto sul maggior danno.

Il Tribunale rigettava le domande proposte nei confronti di Da.

C. e condannava la società assicuratrice La Previdente Assicurazioni all’ulteriore versamento di Euro 201.269,18 a titolo di risarcimento dei danni in favore degli attori.

Tale decisione scaturiva dalla constatazione della pacifica responsabilità del conducente dell’autocarro, assicurato presso la compagnia assicuratrice convenuta; dalla considerazione dell’assenza di responsabilità in capo al proprietario del veicolo, che aveva affidato a un terzo il veicolo stesso per la custodia; dalla dettagliata disamina delle voci di danno risarcibile.

Hanno proposto appello L.T. in qualità ora anche di successore del defunto D.D. e, in luogo del defunto D.A., gli eredi del medesimo, contestando la decisione sul quantum e chiedendone la riforma con maggiorazione del risarcimento liquidato dal primo giudice.

Si costituiva il Da., assumendo il proprio interesse a partecipare al giudizio, nonostante l’assoluzione in primo grado, onde verificare la posizione delle altre parti.

Veniva disposta la rinotificazione dell’appello alla società Milano Assicurazioni, che nel frattempo aveva incorporato La Previdente Assicurazioni, la quale si costituiva eccependo la tardività del gravame e nel merito contestandone la fondatezza.

La Corte distrettuale dichiarava inammissibile l’appello proposto da L.T. in proprio e nella qualità di successore di D.D.; D.M. in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore I. D.; T. e D’.To., tutti nella qualità di successori di D.A.; D.G.;

D.L..

La Corte giungeva a tale decisione perchè Da. era stato ritenuto estraneo e, pur citato in appello, contro di lui non era stato proposto alcun motivo di gravame.

Doveva invece considerarsi inesistente la prima notifica, effettuata dagli appellanti alla Milano Assicurazioni, presso gli avvocati di La Previdente, in quanto quest’ultima è soggetto estinto e la Milano Assicurazioni non ha eletto domicilio presso i procuratori di tale soggetto, mentre la rinnovazione della notifica disposta dal C. I. non ha avuto alcun effetto sanante a causa della sua tardività.

Propongono ricorso per cassazione e presentano memoria L. T., sia in proprio che quale successore di D. D. nonchè quale tutrice del minore D.P., quale unico erede di D.G.; D.M., in proprio e quale genitrice esercente la potestà sulla figlia minore D.I.; D.T. e D’.To.

nella qualità di successori del defunto D.A.;

D.L..

Resistono con distinti controricorsi Da.Ca. e Milano Assicurazioni s.p.a. che presenta memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c. nonchè dell’art. 331 c.p.c. e della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 18, 23 e 1 (anche in riferimento alle innovazioni ex L. n. 39 del 1977), in relazione all’art. 324 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

Assume parte ricorrente che, in presenza di una sentenza resa fra più parti in causa inscindibile, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i soggetti interessati alla decisione.

In assenza della compagnia assicuratrice Milano Assicurazioni, che non si era ritualmente costituita, correttamente il primo CI. della Corte di merito aveva disposto di integrare il contraddittorio nei confronti della società assicuratrice nel suo nuovo assetto societario, stante la rituale e tempestiva notifica dell’atto di impugnazione nei confronti dell’altro soggetto convenuto, litisconsorte necessario processuale.

Con il secondo motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111, 112, 156 e 160 c.p.c. nonchè dell’art. 330 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Assumono i ricorrenti che il veicolo che provocò il sinistro risultava assicurato dalla s.p.a. Compagnia Latina di Assicurazioni.

Successivamente la s.p.a. La Previdente Assicurazioni, dando atto di aver acquisito la Compagnia Latina, si costituiva volontariamente nel giudizio per la prosecuzione con il medesimo difensore della Latina, Avv. Vassallo di Castiglione.

Con ulteriore comparsa di costituzione La Previdente Assicurazioni si costituiva con due nuovi difensori, Avv. Genta e Avv. Casartelli Colombo.

Nel 1997 La Previdente Assicurazioni veniva incorporata nella Milano Assicurazioni.

Il giudizio proseguiva senza nessuna interruzione nei confronti di La Previdente e i due predetti difensori non dichiararono l’avvenuta fusione.

Dopo la fusione, negli scritti difensivi fu utilizzata la dicitura più ampia "Milano Assicurazioni già La Previdente Assicurazioni (già Compagnia Latina Assicurazioni)".
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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