Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 253

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che le parti hanno composto la controversia sottesa al ricorso mediante atto di transazione in data 30 novembre 2010, definendo consensualmente i rispettivi diritti ed obblighi;

Ritenuto che, ciò stante, è venuto meno l’interesse alla definizione della controversia con sentenza di merito;

Ritenuto, di conseguenza, di dover annullare la sentenza gravata, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado;

Ritenuto che le spese, sull’accordo delle parti, espresso nel predetto atto di transazione, devono essere integralmente compensate
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, annulla la sentenza gravata e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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