Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 09-05-2013, n. 20078

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’interesse di M.C. è stato presentato ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, emessa il 24.5.2012 dal GIP del tribunale di Siracusa.

Con atto pervenuto il 29.12.2012, il M. ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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