Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-07-2012, n. 12463 Responsabilità civile Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma, quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta da D.T. contro F.M., N., O. e C.A., quali eredi di Co.Ar., e contro la s.p.a. Assimoco, assicuratrice del veicolo condotto da quest’ultimo, a seguito dell’incidente stradale occorso il (OMISSIS).

La responsabilità dell’incidente è stata attribuita in via esclusiva ad Co.Ar., che aveva perso il controllo della sua autovettura, invadendo l’opposta corsia di marcia, e che è deceduto in conseguenza del sinistro.

La Corte di appello, confermando anche su questo punto la sentenza di primo grado, ha riconosciuto al D. i danni patrimoniali da lucro cessante tenendo conto del solo reddito da lui percepito quale lavoratore autonomo (di professione fisarmonicista). Ha invece ritenuto mancante la prova che le lesioni da lui riportate – che hanno comportato postumi permanenti invalidanti la capacità lavorativa nella misura del 20% – abbiano comportato un’effettiva riduzione del reddito percepito dal danneggiato come lavoratore dipendente. Il D. propone un motivo di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata, sul rilievo che il danno patrimoniale futuro può essere dimostrato anche per presunzioni e che – quanto al reddito da lavoro dipendente – è per l’appunto da presumere che la percentuale di inabilità da lui riportata è destinata a ripercuotersi anche sui redditi da lavoro dipendente, pur non potendo essere fornita la prova del preciso ammontare di un tal danno. Il danneggiato aveva quindi solo l’onere di dimostrare l’entità delle lesioni riportate e la loro incidenza sulla capacità lavorativa, dovendosi la diminuzione del reddito desumere presuntivamente ed in via equitativa dal dato di cui sopra.

2.- Il motivo non è fondato.

In caso di illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolga attività produttive di reddito, nè sia in procinto presumibilmente di svolgerne, è risarcibile quale danno biologico, che comprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato.

Qualora invece si faccia valere, oltre alla riduzione della capacità generica, una riduzione della capacità lavorativa specifica, che a sua volta dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale autonomamente risarcibile.

Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse -o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte.

La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di guadagno (Cass. 20/10/2005, n. 20321; 1120 del 20/01/2006).

Nella fattispecie la CA ha ritenuto che l’attore non abbia provato, neppure allegando fatti presuntivi, che per effetto dei postumi alla persona vi sia stata una contrazione della sua capacità di guadagno anche in relazione al lavoro dipendente.

Trattasi di valutazione di merito, non suscettibile di riesame in questa sede.

Ed invero, in materia di presunzioni è riservata al giudice del merito la valutazione discrezionale della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.

L’unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione (Cass. 04/05/2005, n. 9225).

Nella specie la Corte di appello ha rilevato che la diminuzione del reddito può essere dimostrata anche per presunzioni, ma che occorre pur sempre che il danneggiato alleghi le circostanze di fatto idonee ad autorizzare l’ammissione delle ragionevoli presunzioni in grado di consentire il riconoscimento della voce risarcitoria in questione e che, nel caso di specie, l’appellante avrebbe dovuto dimostrare che, a seguito delle lesioni, gli è stata di fatto impedita la possibilità di percepire, lavorando alle dipendenze di un datore di lavoro, un reddito identico a quello percepito in precedenza, e che ciò il ricorrente non ha fatto.

Nel motivo di ricorso il ricorrente neppure deduce di avere sottoposto all’esame della Corte di appello i dati di fatto idonei a giustificare e a dare un fondamento quanto meno presuntivo alla sua affermazione per cui anche il suo reddito da lavoro dipendente avrebbe subito una decurtazione a causa della percentuale di invalidità; nè afferma di avere dimostrato, tramite le buste paga e le dichiarazioni dei redditi, di avere subito una tale diminuzione.

3.- Il ricorso non può che essere rigettato.

4.- Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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