Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 09-05-2013, n. 20077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’interesse di H.M.J. è stato presentato ricorso avverso la sentenza 22.12.2011 del tribunale di Velletri, che, in riforma della sentenza 23.3.2011 del giudice di pace di Albano Laziale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto, per essere i reati di ingiuria e minaccia estinti per prescrizione. La sentenza di appello ha confermato le statuizioni civili. Secondo il ricorrente è stato violato il diritto di difesa, in quanto, a seguito di differimento dell’udienza per suo impedimento a comparire, non gli era stata notificata l’ordinanza con l’indicazione della data della successiva udienza. La nullità della sentenza comporta la nullità degli atti conseguenti, la quale si riflette sulla conferma delle statuizioni civili.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto, secondo un condivisibile orientamento interpretativo, nel caso di rinvio del dibattimento, per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica della data di fissazione della nuova udienza determina una nullità a regime intermedio, da dedurre nei termini stabiliti dall’art. 182 c.p.p., comma 2 (sez. 6, n. 2324 del 23.11,06, rv 235724). Posto che non risulta la tempestiva deduzione di tale violazione del contraddicono, la conseguente sanatoria rende infondata la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza impugnata.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *