Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-07-2012, n. 12462

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 10 marzo 2006 la s.p.a. MPS G.C.B., agendo in nome e per conto della s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena, ha notificato alla s.p.a. B. decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa, recante condanna a pagare ad essa ricorrente la somma di Euro 966.068,97 oltre interessi.
L’ingiunta ha proposto opposizione, chiedendo preliminarmente al presidente del tribunale la massima abbreviazione possibile del termine di comparizione, già dimezzato ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ..
Il Presidente ha fissato in 25 giorni il termine assegnato all’opposto per comparire. L’atto di opposizione è stato notificato il 24 marzo 2006 e la causa di opposizione è stata iscritta a ruolo il 28 marzo successivo.
L’opposta si è costituita, eccependo preliminarmente la tardività della costituzione in giudizio dell’opponente, sul rilievo che – dimezzati doppiamente i termini di comparizione per la convenuta – doveva essere doppiamente dimezzato, a giorni 2,5 od al massimo a giorni tre, anche il termine per la costituzione dell’opponente.
Ha altresì eccepito la nullità del mandato alle liti rilasciato dall’opponente ed ha resistito alle ragioni di merito dell’opposizione.
Il Tribunale ha respinto le suddette eccezioni di rito e ha dichiarato la propria incompetenza, poichè alla data della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo era già pendente fra le parti altra causa, il cui oggetto includeva per intero la domanda proposta con il ricorso medesimo.
MPS ha proposto appello, a cui ha resistito B..
Con sentenza 22 giugno – 9 agosto 2010 n. 1176, che dichiara notificata il 1 ottobre 2010, MPS propone un motivo di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, poichè la ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata – che afferma esserle stata notificata – con la relazione di notificazione, sì da consentire alla Corte di cassazione di controllare che il potere di impugnazione sia stato tempestivamente esercitato entro il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..
Il termine è fissato a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) a che sia rispettato il vincolo della cosa giudicata formale (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005; Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11376).
L’eventuale non contestazione della tempestività del ricorso da parte del resistente, come anche l’eventuale deposito da parte di quest’ultimo della copia notificata della sentenza impugnata, sono irrilevanti (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005 e n. 9006, e da ultimo, fra le altre, Cass. civ. 11 maggio 2010 n. 11376).
Il motivo di ricorso risulta assorbito.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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