Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-07-2012, n. 12461 Recesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4 maggio 2007, il Giudice di pace di Nocera Inferiore, pronunciando nella contumacia della convenuta, in parziale accoglimento della domanda proposta con atto di opposizione a precetto da C.R. nei confronti della s.p.a. Telemarket, dichiarava nullo il precetto di pagamento di Euro 2.494,09 intimato dalla Telemarket, in quanto riteneva che la somma portata dagli assegni bancari in precetto fosse relativa ad un contratto di vendita di una statuina di avorio, per il quale il C. aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ex art.146; condannava l’opposta al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. la Telemarket s.p.a., svolgendo quattro motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto, in forza del combinato disposto di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2 e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, alla disciplina di cui all’art. 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti per effetto del cit. D.Lgs. n. 40 del 2006.

1.1. Inoltre deve farsi applicazione dell’art. 616 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 e antecedente alla L. n. 69 del 2009, art. 58 (che ha reso nuovamente appellabili le sentenze emesse ex art. 616 cod. proc. civ.) per cui trattandosi di sentenza ratione temporis non impugnabile, è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost in relazione a tutti i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., u.c.).

2. La Telemarket svolge quattro motivi e segnatamente:

2.1. con il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere il Giudice di pace posto a carico dell’attore l’onere probatorio richiesto dalla legge, formulando il seguente quesito:

dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se colui che propone opposizione a precetto è tenuto a fornire in giudizio la prova dei fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dal creditore precettante;

2.2. con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 291 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), formulando il seguente quesito: dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se la contumacia del convenuto introduca deroghe al principio dell’onere della prova e consenta di ritenere non controversi o pacifici i fatti dedotti, ma non provati dall’attore;

2.3. con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 67, comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), formulando il seguente quesito: dica l’Eccellentissima Corte di Cassazione se nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata consegna della merce, la sostanziale integrità del bene, che il consumatore va a restituire sia condizione essenziale per il valido esercizio del diritto di recesso;

2.4. con il quarto motivo denuncia omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) rappresentato dalla mancata integrità del bene.

3. Il ricorso è inammissibile, perchè non risponde ai canoni imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, che – per le ragioni sub 1. – sono applicabili alla fattispecie all’esame, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare l’ultra-attività della norma (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), la quale resta applicabile in virtù del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2 ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4 luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in forza della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima.

3.1. In particolare è stato evidenziato che in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. prima parte consiste nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. ord. 24 luglio 2008, n. 20409 e più di recente Cass. 5 luglio 2011, n. 14771). In sostanza il ed. quesito di diritto deve essere formulato in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame; con la conseguenza che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione (Cass. civ., Sez. Unite, 5 gennaio 2007, n. 36), dovendosi assimilare alla mancanza del quesito il quesito inconferente o che si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass. civ., Sez. Unite, 11 marzo 2008, n. 6420) o che sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; come pure è inammissibile il quesito che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice (Cass. civ. Sez. Unite 2 dicembre 2008, n. 28536).

In definitiva il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; sia ancora la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

3.2. Per quanto riguarda, poi, il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la chiara indicazione (c.d. quesito di fatto) richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, da cui risulti non solo il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ma anche – se non soprattutto – la decisività del vizio, e cioè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. Sez. Unite, 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. ord., 18 luglio 2007, n. 16002; Cass. ord. 7 aprile 2008, n. 8897). Tale requisito non può, dunque, ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).

4. Orbene in applicazione dei suddetti criteri, occorre dire che i primi tre motivi all’esame, denuncianti tutti violazione di legge, si concludono con quesiti inadeguati, perchè difettano del requisito essenziale della specifica, diretta ed autosufficiente formulazione di un interpello alla Corte di cassazione sull’errore di diritto asseritamente commesso dai giudici del merito e sulla corretta applicazione della norma quale proposta nella specie dalla ricorrente. I quesiti in ricorso non sono riconducibili all’impianto motivazionale della sentenza impugnata, non consentendo di individuare nè il principio di diritto applicato dal giudice a quo, nè il diverso principio di diritto sostenuto da parte ricorrente, sostanziandosi in una generica istanza di decisione sull’esistenza del vizio denunciato. In tale modo parte ricorrente si è sottratta all’onere imposto dal cit. art. 366 bis c.p.c. di sottoporre alla Corte una propria finale, conclusiva, valutazione della dedotta violazione della legge processuale o sostanziale, sulla cui correttezza sollecitare il sì o il no di questo Giudice di legittimità.

4.1. Quanto all’ultimo motivo, denunciante vizio motivazionale, si osserva che la succinta indicazione in rubrica del "fatto controverso" (mancata integrità del bene) è inidoneo ad assolvere l’onere previsto dall’art. 366 bis cit. che, come si è detto, avrebbe richiesto l’elaborazione di un "momento di sintesi o di riepilogo", dal quale risultassero chiaramente anche le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione sul fatto indicato la renderebbe inidonea a giustificare la decisione. D’altra parte – considerato che parte ricorrente è rimasta contumace nel giudizio di merito – l’allegazione della decisività del vizio doveva anche confrontarsi con la considerazione che sarebbe spettato alla stessa odierna ricorrente allegare e dimostrare l’esistenza del fatto impeditivo del recesso.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *