Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 09-05-2013, n. 20074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di T.M., persona offesa nel procedimento a carico di M.S., ha presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione 31.10.2011, emesso dal giudice di pace di Potenza, per mancata osservanza del contraddittorio sostanziale, rispetto alle argomentazioni e alle richieste, contenute nell’atto di opposizione.

Il difensore del M. ha inviato memoria pervenuta il 22.1.2013, oltre il termine previsto dall’art. 611 c.p.p..

Il ricorso è fondato, in conformità al consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui la violazione del principio del contraddittorio è ravvisabile anche nel caso di omessa valutazione di quanto espresso nell’atto di opposizione. Nel caso in esame, il giudice, nel decreto di archiviazione, ha richiamato le argomentazioni contenute nella richiesta del P.M., ma ha del tutto trascurato quelle contenute nell’atto di opposizione, con particolare riferimento al certificato medico attestante le lesioni subite dal T., e alle richieste indagini suppletive.

Il decreto di archiviazione va quindi annullato con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Potenza.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Potenza.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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