Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Nell’interesse di A.R. – parte civile costituita nei confronti di P.P. e M.T., nel procedimento avente ad oggetto i reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo – è stato presentato ricorso avverso la sentenza 5.10.2010, emessa, ex art. 425 c.p.p., dal GUP del tribunale di Bolzano, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere, perchè il fatto non sussiste.
A questo ufficio sono successivamente pervenuti i processi verbali della remissione di querela e della correlata accettazione, effettuate dagli interessati.
I reati vanno quindi dichiarati estinti per questa causa, ponendo a carico dei querelati il pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela; pone le spese del grado a carico dei querelati.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013
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