Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 09-05-2013, n. 20033

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nell’interesse di A.R. – parte civile costituita nei confronti di P.P. e M.T., nel procedimento avente ad oggetto i reati di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo – è stato presentato ricorso avverso la sentenza 5.10.2010, emessa, ex art. 425 c.p.p., dal GUP del tribunale di Bolzano, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere, perchè il fatto non sussiste.

A questo ufficio sono successivamente pervenuti i processi verbali della remissione di querela e della correlata accettazione, effettuate dagli interessati.

I reati vanno quindi dichiarati estinti per questa causa, ponendo a carico dei querelati il pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per remissione di querela; pone le spese del grado a carico dei querelati.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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