Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 09-05-2013, n. 20031

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 26.5.2011, la corte di appello di Milano ha confermato la sentenza 26.11.2010 emessa ex art. 442 c.p.p., dal Gup del tribunale di Varese, con la quale L.A. è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di p.c. perchè ritenuto colpevole del reato di lesioni ex art. 582 c.p. e art. 583 c.p., commi 1 e 2, con l’aggravante di aver causato l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione, per l’avulsione di due denti nonchè del reato di minaccia grave, in danno di D.E..

Il difensore ha presentato ricorso per vizio di motivazione in riferimento alla mancata rivisitazione completa, da parte della corte territoriale, degli elementi di fatto e diritto, che hanno portato all’affermazione di responsabilità; secondo il ricorrente il giudice di appello si è limitato a far proprie le conclusione del primo giudice, senza offrire motivazioni proprie e senza rispondere alle doglianze della difesa.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va rilevato che, in grado di appello, il L. ha rinunciato ai motivi del gravame con l’eccezione di quello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Correttamente, la corte territoriale, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dal legislatore al giudice di merito, senza procedere a una non dovuta valutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalla parte o desunti dalle risultanze processuali, ha dato sufficiente indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. (sez. 1^, 21.9.1999 n. 12496 in Cass. Pen. 2000, n. 1078, p. 1949).

Nel caso in esame, non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove fa riferimento alla spiccata capacità a delinquere del L., dimostrata, ex art. 133 c.p., comma 2, n. 2, dai precedenti penali dell’imputato, nonchè alla gravità del fatto ex art. 133 c.p., comma 1, n. 1, emergente dalla gratuita e dalla violenza dell’aggressione all’incolumità fisica del D..

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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