Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 09-05-2013, n. 20029

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 25.3.2011, il giudice di pace di Tempio Pausania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.P., in ordine al reato continuato di ingiuria e minaccia in danno di P. G.B., per essere il reato estinto per aver riparato il danno e per averne eliminato le conseguenze dannose.

La procura generale presso la corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari, ha presentato ricorso per violazione di legge e per omessa motivazione, in riferimento al D.Lgs. n. 174 del 2000, art. 35, commi 1 e 2: secondo la consolidata giurisprudenza, la speciale causa di estinzione del reato, conseguente a condotte riparatorie, non opera sul solo presupposto dell’avvenuto risarcimento, dovendo il giudice verificare in concreto anche l’eventuale permanenza di conseguenze pericolose o dannose del reato e, comunque, valutare le esigenze di prevenzione. Nel caso di specie, a fronte della produzione di un atto di querela nei confronti dell’imputato, per fatti successivi a quelli oggetto del presente procedimento, il giudice pur affermando che tali fatti "al momento" fossero privi di riscontro, ha omesso di disporre una sospensione del processo al fine di acquisire elementi probatori sulla sussistenza o meno dell’ulteriore condotta criminosa dell’imputato, dichiarando così l’estinzione del reato, in assenza di tutti i parametri D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35.

Il ricorso merita accoglimento.

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5, n. 12736 del 26.2.09, rv 243337), è illegittima la decisione con cui il giudice di pace ritenga la congruità dell’offerta riparatoria, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 omettendo di valutarne l’idoneità in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire, al riguardo, adeguata motivazione. La dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato deve essere preceduta da analisi e da esplicita indicazione della concreta efficacia dell’attività riparatoria posta in essere, anche nell’ottica della prevenzione di ulteriori reati. Nel caso concreto è emerso non solo il dissenso della persona offesa sulla congruità della somma offerta – dissenso meritevole di adeguata analisi in ordine alla sua giustificazione – ma anche l’incertezza sul conseguimento della concreta efficacia dell’attività riparatoria, proprio nell’ottica della prevenzione di ulteriori reati (la persona offesa ha prodotto atto di querela nei confronti del S. per fatti successivi a quello per cui si procede). In questa prospettiva la motivazione si appalesa manifestamente inadeguata e la decisione viene quindi annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Tempio Pausania.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Tempio Pausania.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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