Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 241

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Il dott. P.P. era ammesso nella qualità di medico militare in s.p.e. presso l’ Ospedale militare di Bari alla frequenza, su posto aggiuntivo, della Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l’ Università degli studi di Bari (d.r. n. 10773 dell’ 11 ottobre 1999).

Trasferito d" autorità presso altre sedi di servizio per il periodo 16 dicembre 1998 – 26 ottobre 2003 non era posto in condizione di frequentare utilmente il corso.

Solo in data 27 ottobre 2003 il dott. P. era nuovamente assegnato all’ Ospedale militare di Bari.

Avanzava, quindi, istanza di reinserimento nel corso di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

Con atto del 1° giugno 2004 la domanda era dichiarata non accoglibile in quanto, ai sensi dell’ art. 4, comma sesto, del d.lgs. 8 agosto 1991 (l’ interessato) risulta decaduto dagli studi.

Avverso detto provvedimento il dott. P. proponeva ricorso avanti al Tribunale regionale per la Puglia, sede di Bari, assumendone l’ illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, resa in forma semplificata, il ricorso era respinto.

Il Tribunale adito statuiva in particolare:

– che la condizione oggettiva cui si collega l’attribuzione del posto nell’ambito della Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l’Università degli studi di Bari si identifica nella qualità di "medico militare in servizio permanente effettivo", senza alcun vincolo in ordine al fatto che le relative funzioni dovessero essere svolte necessariamente presso l’Ospedale militare di Bari;

– che il ricorrente, nel periodo 1999/2003, ha sempre continuato ad avere come sede di servizio Bari, ancorché chiamato a svolgere le sue funzioni presso altri Enti dell’Amministrazione militare;

– che, in conseguenza, la mancata frequenza e il mancato superamento degli esami della Scuola di specializzazione sono dipesi da fatti imputabili all’ interessato.

Avverso detta sentenza il dott. P. ha proposto atto di appello ed ha contrastato le conclusioni del primo giudice e rinnovato i motivi oggetto di assorbimento.

Con ordinanza cautelare n. 652 del 7 giugno 2005 era disposta la sospensione della sentenza appellata.

Il Ministero dell’ istruzione dell’ università e della ricerca, costituitosi in giudizio, si è opposto all’ accoglimento dell’ appello.

All’ udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il dott. P. ha depositato certificato rilasciato dall’ Università degli studi di Bari in cui si attesta il conseguimento del titolo di specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed ha chiesto ogni conseguente pronunzia di improcedibilità del ricorso, stante il carattere assorbente del favorevole esito del corso di studi rispetto ad ogni precedente determinazione preclusiva dell’ ammissione al corso stesso.

Stabilisce l’ art. 4, comma 2bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 che "conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".

Nella specie il dott. P. è stato riammesso al corso di specializzazione – che poi ha frequentato con utile effetto finale – in virtù di ordinanza cautelare di questa Sezione, che va ricondotta nell’ area dei provvedimenti giurisdizionali, cui fa richiamo la norma sopra riportata (cfr. Cons. Stato, IV, 21 novembre 2006, n. 6807).

Non è in discussione il possesso da parte del P. dei requisiti soggettivi per l’ammissione al corso di specializzazione, la cui frequenza è stata poi inibita dal provvedimento rettorale di decadenza oggetto di sospensione in accoglimento di appello cautelare.

L’ effetto di sanatoria legale del titolo conseguito, che discende dall’ art. 4, comma 2bis innanzi richiamato, determina l’ improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., in fattispecie analoga, Cons. Stato, VI, 28 febbraio 2007, n. 1000).

In relazione allo sviluppo della vicenda contenziosa spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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