Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 17031

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, del 09/01/3007, appellata dal Procuratore Generale, P.S. veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen., commesso il (OMISSIS) attestando falsamente, in un’autocertificazione presentata per la partecipazione ad una gara di appalto indetta dal Comune di (OMISSIS), di non aver riportato condanne per reati incidenti sulla sua affidabilità morale e professionale, e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

L’imputato ricorrente, sulla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato, deduce mancanza di motivazione in ordine alla redazione della dichiarazione su un modulo prestampato nel riferimento all’opinabile dato dell’idoneità di eventuali condanne a pregiudicare l’affidabilità del concorrente alla gara d’appalto, tale da indurre nell’imputato la ragionevole convinzione che le condanne riportate non avessero tale carattere.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata, nel sintetico riferimento all’impossibilità che un esperto imprenditore non comprendesse il senso del quesito posto dal modulo della dichiarazione, richiamava all’evidenza la premessa in fatto dello stesso provvedimento, laddove fra l’altro si specificava come dalla lettura del certificato penale dell’imputato risultasse che lo stesso riportava tre condanne, una delle quali per il reato di furto. Tanto precisato, la sentenza risulta corredata da congrua giustificazione della piena possibilità per l’imputato di rendersi conto dell’essere gravato da precedenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria affidabilità, tali caratteristiche apparendo evidenti, per la comune esperienza, nel descritto numero delle condanne e, soprattutto, nel riguardare le stesse anche un reato contro il patrimonio. Insussistente è quindi il lamentato vizio motivazionale sull’elemento psicologico del reato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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