Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 17030

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva dichiarata l’inammissibilità dell’appello proposto da N.M. avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 18/09/2009, con la quale il N. veniva condannato alla pena di Euro 50,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 612 cod. pen. commesso in (OMISSIS) in danno di R. F..

L’imputato ricorrente deduce violazione di legge nel giudizio di inammissibilità dell’appello.
Motivi della decisione

Come da documentazione prodotta, il 17/01/2012 la parte offesa F. dichiarava di rimettere la querela; remissione in pari data accettata dall’imputato N..

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato, seguendone la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla la sentenza Impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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