Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-07-2012, n. 12449 Fideiussione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 29/4/2010 la Corte d’Appello di Trieste, reietto il gravame in via principale interposto dalla società Tergestea Casa di Spedizioni s.r.l. nei confronti della pronunzia Trib. Trieste 29/5/2004 (di inammissibilità della domanda di accertamento di insussistenza di alcun suo obbligo nei confronti della Società Italiana Cauzioni – SIC s.p.a., "in forza di appendice di co- obbligazione" alla polizza fideiussoria da quest’ultima emessa, su richiesta della Dogana a garanzia del c.d. "daziato sospeso" in relazione ad importazioni dalla Turchia di televisori a colori effettuate su incarico della società Imperiai Electronics s.p.a.), in accoglimento dell’appello in via incidentale proposto dalla Società Italiana Cauzioni – SIC s.p.a. e dalla società Atradius Credit Insurance N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia, e in conseguente parziale riforma della suindicata decisione, condannava la società Tergestea Casa di Spedizioni s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di prime cure, oltre che di quelle del grado.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Tergestea Casa di Spedizioni s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Atradius Credit Insurance N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia.

L’intimata società N.V. Suidarta s.p.a. di diritto olandese (incorporante la Società Italiana Cauzioni – SIC s.p.a.) non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 184 bis, 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; "nullità della sentenza", in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè "insufficiente ed illogica" motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente dichiarato non ammissibile la proposta produzione documentale (concernente di decisione della Commissione U.e. e di sentenza della Corte di Giustizia "precedentemente non allegate perchè non ancora pubblicate", nonchè di "lettera della Direzione Generale Imposte e Dogana della Commissione Europea del 19 marzo 2009 sopravvenuta successivamente all’udienza del 7 ottobre 2008"), ritenendo "l’istanza di rimessione in termini immotivata e i documenti stessi irrilevanti".

Con il 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che "la motivazione della sentenza è … oltremodo confusa, illogica e del tutto insufficiente. Le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la decisione sono esposte in modo frammentario e disordinato, senza rispettare l’ordine logico delle questioni sollevate con i motivi di appello. La motivazione nel suo complesso, risulta così incongrua e confusa da rendere impossibile ricostruire l’Iter logico giuridico seguito dalla Corte di Appello".

Con il 3^ motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 92, 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "illogicità ed insufficienza" della motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito erroneamente l’abbia condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, atteso che "il tribunale aveva dichiarato carenza di interesse e aveva deciso …

sulla base di documentazione esibita … da controparte solo in sede di precisazione delle conclusioni. Quindi nella situazione processuale che pienamente giustificava la compensazione".

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto posto in rilievo come il ricorso risulti formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente ed esaustivamente – per quanto in questa sede d’interesse – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1V2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo viceversa essere questa Corte di legittimità posta dalla ricorrente in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

In ordine al primo motivo deve ulteriormente osservarsi che il requisito – a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – della sommaria esposizione dei fatti di causa non risulta invero soddisfatto allorquando come nella specie vengano nel corpo del motivo pedissequamente riprodotti (in tutto o in parte) atti e documenti del giudizio di merito (nel caso, la nota della Commissione europea d.d. 19/3/2009) in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del "troppo e del vano", non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v. Cass., 16/2/2012, n. 2223; Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), sicchè il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v.

Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698; Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Quanto al 3 motivo va infine osservato che risulta dalla corte di merito correttamente applicato il principio della soccombenza in tema di spese di lite.

Emerge evidente, a tale stregua, come le censure mosse dall’odierna ricorrente in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsì alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’intimata società N.V. Suidarta s.p.a. di diritto olandese, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente società Atradius Credit Insurance N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012

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