Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 17027 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.A. ricorre personalmente avverso la sentenza in data 14-1-2011 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno, sez. dist di San Benedetto del Tronto, confermando quella del Giudice di pace di quest’ultima località, lo ha dichiarato responsabile dei reati di minaccia e lesioni personali in danno di S.A. e condannato alla pena di legge e al risarcimento del danno in favore della parte civile (4750,00 Euro).

2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso esame da parte del giudice di primo grado dell’istanza di rinvio per impedimento dell’imputato con riferimento all’udienza in cui avrebbe dovuto rendere l’esame, essendo stata esaminata soltanto quella per impedimento del difensore e, ritenuta quest’ultima fondata, rinviata l’udienza, disponendo però la notifica del rinvio soltanto al difensore e non anche all’imputato, il quale quindi non aveva più presenziato al processo e non aveva reso l’esame.

3. Il secondo motivo investe, con le censure di violazione di legge e di omessa motivazione, la conferma delle statuizioni civili ritenute "proporzionate".

4. Con memoria depositata il 22-1-2013 il difensore insisteva nei motivi di gravame.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.

2. E’ del tutto inesatto che il giudice di primo grado non abbia esaminato la questione dell’impedimento dell’imputato per l’udienza in cui lo stesso avrebbe dovuto rendere l’esame. Invero, come risulta dai verbali del dibattimento di primo grado, all’udienza del 24-6- 2008 la difesa aveva insistito nella già inoltrata istanza di rinvio per il proprio impedimento a presenziare, soggiungendo che il M., il quale avrebbe dovuto rendere l’esame, aveva "problemi di salute". A fronte di ciò il giudice, in accoglimento dell’istanza di rinvio per impedimento del difensore, disponeva la notifica del relativo provvedimento soltanto a quest’ultimo, in quanto, come ineccepibilmente rilevato dal tribunale, cui pure era stata sottoposta la doglianza in esame, il chiesto rinvio si basava sull’impedimento del difensore, mentre il certificato medico relativo al prevenuto serviva solo a giustificarne la mancata presenza a rendere l’esame.

3. A prescindere da quanto appena osservato, è comunque assorbente il rilievo che all’udienza di rinvio del 15-7-2008, il sostituto del difensore, ritualmente designato da quest’ultimo, illustrava e formulava, senza nulla eccepire, le proprie conclusioni, con ciò sanando l’eventuale nullità, a regime intermedio, conseguente alla mancata notifica all’imputato del provvedimento di rinvio.

4. Infatti, secondo indirizzo giurisprudenziale di questa corte, al quale si ritiene di dare continuità, nel caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato, l’omessa notifica all’imputato medesimo dell’avviso di fissazione della nuova udienza – qualora sia stato, come nella specie, ritualmente e validamente notificato allo stesso il decreto di citazione a giudizio, da luogo ad una nullità a regime intermedio, da dedurre nei termini stabiliti dall’art. 182 c.p.p., comma 2, in caso di presenza del difensore alla successiva udienza.

5. In tal senso Cass. 2324/2007, con riferimento al giudizio di appello, ha affermato il principio, valido anche per quello di primo grado, secondo cui la notifica della citazione a giudizio va distinta dall’avviso all’imputato della nuova udienza alla quale il processo sia rinviato per legittimo impedimento del medesimo. Solo l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio configura nullità assoluta e insanabile poichè incide direttamente sulla vocatio in iudicium e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedendo all’imputato di conoscere il contenuto delle accusa e di apprestare le proprie difese. Mentre, nell’ipotesi in cui si deve provvedere alla rinnovazione dell’avviso dell’udienza "in prosecuzione" e cioè quando, come nella specie, deve informarsi l’imputato dell’udienza di "prosecuzione del giudizio", la situazione processuale è diversa dovendo solo effettuarsi l’avviso della nuova udienza in prosecuzione, a norma dell’art. 484 c.p.p. e dell’art. 420 ter c.p.p., comma 1, avviso la cui omissione non può che essere ricondotta alle nullità di ordine generale a regime intermedio e come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui all’art. 180 c.p.p. e – nell’ipotesi in cui la parte assiste al compimento di atti che avrebbero richiesto il predetto avviso – nei termini di cui all’art. 182 cod. proc. pen., comma 2.

6. Ai limiti dell’inammissibilità in quanto generico, e comunque infondato, è il secondo motivo di gravame relativo alle statuizioni civili, per avere il tribunale motivato la conferma di tali statuizioni ritenendo la liquidazione del danno, già effettuata in via equitativa, proporzionata all’entità delle lesioni e alle conseguenze materiali e morali patite dalla persona offesa.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

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