Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 230

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di appello notificato il 25.3.2005 il Comune di Adelfia impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sez. III, n. 6236/04 del 23.12.2004, notificata il 9.3.20045 con la quale veniva dichiarato inammissibile un intervento ad opponendum e respinto il ricorso proposto dal citato Comune avverso il decreto di annullamento (n. prot. 10579 del 18.6.2004) dell’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dall’Autorità comunale delegata per la realizzazione di un’area attrezzata per mercati, fiere, luna park e parcheggi.

Avverso la predetta decisione erano ribadite censure di omessa comunicazione di avvio del procedimento, assenza di vincoli sull’area oggetto di intervento, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, per essere stato ritenuto – con inammissibile valutazione di merito in sede di controllo di legittimità – incompatibile con i "caratteri paesaggistici dei luoghi" un progetto, viceversa, pienamente consono rispetto al tessuto storico e culturale della comunità locale (peraltro con riferimento ad una in zona per la quale, antecedentemente, risultava assentito un ampliamento della rete ferroviaria); veniva anche richiesto, infine, l’annullamento del capo della decisione riguardante la compensazione delle spese per il consigliere comunale intervenuto in giudizio, cui avrebbero dovuto invece essere addossati gli oneri corrispondenti a lite temeraria.

Con memoria in data 18.11.2010, tuttavia, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla questione dedotta di giudizio (anche in relazione al giudizio di primo grado), in quanto la Giunta regionale della Puglia, con deliberazione n. 2062 del 28.9.2010 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 157 del 13.10.2010) ha rilasciato attestazione di compatibilità paesaggistica – ex art. 5.04 delle NTA del PUTT (con possibile deroga all’art. 5.07 delle prescrizioni di base, previste degli Ambiti Territoriali Distinti interessati) – della "variante tecnica al progetto originario di Area attrezzata per mercato e parcheggio", approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Adelfia n. 13 del 29.1.2005.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dare atto della sopravvenuta improcedibilità dell’appello, ma non anche del ricorso di primo grado (con riforma in tal senso della sentenza appellata, come richiesto dalla difesa comunale), poiché la rinnovata valutazione positiva, sia della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio della Regione Puglia (nota n. prot. 1248 del 15.2.2005), sia della Giunta Regionale (delibera n. 2062 del 28.9.2010) risulta frutto di istanza di riesame in data 4.11.2009, successiva alla citata sentenza n. 6236/04 e al deposito del relativo atto di appello (deposito avvenuto il 5.4.2005); detta istanza, inoltre, era accompagnata da una variante tecnica al progetto originario, predisposta in modo tale da superare "emergenze paesaggistiche ed ambientali….non essendo più prevista la tombatura dell’impluvio, ma solo un sovrappasso carrabile", con "immutato assetto orografico dell’area".

Non possono ritenersi rimossi ex tunc, pertanto, gli effetti del provvedimento impugnato, né comunque di quest’ultimo risultano venuti meno i presupposti, con conseguente rilievo dei fatti sopravvenuti solo per la presente fase di giudizio, ma non anche per quella conclusasi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, la cui pronuncia riguardava l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, riferita ad un progetto almeno in parte diverso da quello attualmente approvato (cfr. anche, per il principio, Cons. St., sez. VI, 8.2.2007, n. 520; 10.5.2007, n. 2235, 23.8.2007, n. 4482; Cons. St., sez. V, 6.9.2007, n. 4681).

Deve riconoscersi pertanto, in conclusione, l’improcedibilità del solo giudizio di appello, mentre – per quanto concerne le spese giudiziali – il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione, tenuto conto delle peculiarità della vicenda in discussione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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